Cade oggi, 13 luglio, la prima scadenza per i forfettari che emettono fattura elettronica. Dal 1° luglio la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari che nell’anno precedente hanno fatturato più di 25 mila euro e poi dal 2024 l’obbligo si applicherà a tutte le Partite Iva in regime forfettario senza il requisito del fatturato.
Partite Iva in regime forfettario: chi sono
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate sul suo sito, la legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfettario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. In sintesi, il regime forfettario prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iv e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.
Il regime forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività. Possono accedere al regime forfettario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:
- abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata.
- abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti.
- il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.
I soggetti che aderiscono al regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap.
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Fatturazione elettronica: le novità del decreto PNRR 2
Il decreto n 36 del 30 aprile 2022, ribattezzato decreto PNRR 2, ha introdotto importanti cambiamenti per la fatturazione elettronica dei forfettari.
Innanzitutto si precisa che dal 1° luglio 2022 l’obbligo di emettere fattura elettronica si estende ai soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Il provvedimento ha anche stabilito che nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo (ovvero terzo trimestre del periodo d’imposta 2022) ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
I forfettari dal 1° luglio dovranno comunicare tramite Sdi – sistema di interscambio – le operazioni attive e passive con i soggetti non residenti.
Nel dettaglio, la fattura elettronica deve essere emessa e trasmessa al Sdi entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (vendita di un prodotto o prestazione di un servizio) a cui il documento stesso si riferisce. Nel documento andrà indicata anche la data di esecuzione dell’operazione. In base a quanto riportato sopra, quindi, c’è tempo fino al 13 luglio per trasmettere le fatture elettroniche riferite a operazioni effettuate il 1° luglio 2022, data a partire della quale è obbligatoria la fattura elettronica per i forfettari con reddito superiore a 25mila euro.
Cosa succede se non si invia in tempo la fattura elettronica? Si fa riferimento in tal caso all’articolo 6 del DLgs. n. 471/97 secondo cui “Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.
Tuttavia c’è da dire che il Decreto PNRR 2 prevede un periodo transitorio, dal 1° luglio al 30 settembre 2022, durante il quale non sono previste sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.