Economia

Arriva il nuovo modello per la dichiarazione Imu. Ecco cosa cambia

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Via libera al nuovo modello unificato di dichiarazione Imu. Il nuovo modello unificato, previsto dal decreto del 29 luglio 2022, recepisce le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020 all’Imposta municipale unica (Imu) e dal Dl n. 124/2019 all’Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi), istituita in tale occasione in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sulle stesse strutture. Il nuovo modulo Imu sostituisce il precedente approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 ottobre 2012 ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Approfondiamo chi e come deve pagare l’Imu.

Dichiarazione Imu: quando scatta l’obbligo

Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo Imu, il principio generale prevede che l’obbligo sorge solo nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. Pertanto, si può affermare che la dichiarazione Imu deve essere presentata quando gli immobili godono di riduzioni dell’imposta ossia nel caso di:

  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato per le quali si prevede la riduzione al 50%. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

La dichiarazione Imu inoltre deve essere presentata anche quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligo tributario. Ad esempio in caso di immobile oggetto di locazione finanziaria, terreno agricolo divenuto area fabbricabile, l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali e infine l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile.

Come e quando si presenta

A regime, la dichiarazione Imu, in forma cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassazione e non va rinnovata negli anni successivi. Il decreto semplificazioni, tuttavia, ha disposto lo slittamento della scadenza relativa al 2021, fino al 31 dicembre 2022.

La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata al comune sul cui territorio sono situati gli immobili interessati. Il modulo cartaceo può essere spedito tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _” e deve essere indirizzato all’ufficio tributi del comune competente. L’ente locale è tenuto a rilasciare una ricevuta di ricevimento. Valido anche l’invio con posta certificata. La spedizione può essere effettuata dall’estero con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione, che coincide con quella di presentazione della dichiarazione.

La presentazione attraverso procedura telematica può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure da un soggetto incaricato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate Fisconline ed Entratel. Al riguardo, il dipartimento delle Finanze precisa  che dal 7 settembre sarà predisposto un software di controllo che sarà utilizzabile dall’applicativo Desktop telematico per consentire la verifica dei file prima della loro trasmissione. In particolare, per le applicazioni Entratel e File Internet del Desktop telematico, nella categoria “Controlli dichiarazioni varie”, sarà resa disponibile la versione 3.0.0 relativa al modulo Controlli IMU-IMPi EC-PF (codice fornitura: TAT00).

Dalla stessa data verrà eliminata la precedente versione 2.2.1 utilizzata per il “vecchio” modello che non potrà essere, quindi, più trasmesso. Se all’interno dell’applicativo Desktop telematico è già installata la versione 2.2.1 del modulo, l’aggiornamento avverrà automaticamente all’avvio dell’applicativo successivo al 7 settembre 2022. È precisato, tuttavia, che le dichiarazioni relative al 2021 già presentate con il precedente format sono comunque valide nel caso in cui contengano dati non differenti da quelli richiesti nel modello approvato il 29 luglio scorso.