Il canone Rai rimane nella bolletta elettrica per tutto il 2023. La conferma arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), guidato da Giancarlo Giorgetti.
“Le voci di un’esclusione del canone Rai dalla bolletta elettrica non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate. La milestone Pnrr trova il suo fondamento nell’esigenza di tutela della concorrenza del mercato dell’energia elettrica e si basa sulle proposte Agcm, la quale non aveva rilevato alcuna criticità in merito al pagamento del canone Rai dal punto di vista della concorrenza del mercato dell’energia, a condizione che il pagamento fosse trasparente per gli utenti finali. Requisito che risulta soddisfatto”.
Così recita la nota del Mef. Era stato il leader della Lega, Matteo Salvini, collega di partito proprio del neo ministro Giorgetti, a promettere in campagna elettorale lo scorporo del canone tv dalla bolletta per la fornitura dell’energia elettrica. Salvini aveva detto:
“Noi siamo nell’Unione europea e abbiamo visto che in 10 Paesi non si paga il canone per la televisione pubblica, come Lega ci prendiamo questo impegno: dall’anno prossimo zero canone Rai. […] Bisogna mettere 30 miliardi di euro adesso per bloccare l’aumento delle bollette della luce, altrimenti sarà un disastro. E grazie a Renzi sulle bollette della luce da qualche anno c’è una tassa in più che tutti voi pagate, il canone Rai. Chi sceglie la Lega sceglie l’abolizione del canone Rai. Come tante altre televisioni si paghi da sola”.
Oggi la smentita ufficiale del dicastero di via XX Settembre: il canone rimane in bolletta.
Canone Rai in bolletta: cos’è
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate sul sito online dedicato al canone tv, questo è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo.
Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. Il canone, quindi, non potrà più essere pagato tramite bollettino postale. L’importo del canone è pari a 90 euro l’anno. In caso di possesso di apparecchi radio o tv nei locali della propria attività, il canone tv speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà a essere pagato con le modalità tradizionali.
Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. Per poter pagare il canone tv direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento.
L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18 mila euro. Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.
Quando non si paga il canone?
Ci sono dei casi precisi di esonero dal pagamento del canone Rai e in base ad essi, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all’esenzione dal pagamento del canone. Tali casi sono quelli di contribuenti con utenza elettrica residenziale che possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica.
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8 mila euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone tv. L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza. Infine sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:
- gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
- i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.