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CASA E MODELLO UNICO, IL DOPPIO COLPO DEL FISCO

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(WSI) –
Si chiude oggi il primo tempo della partita con il Fisco. Scade, infatti, il termine per versare imposte e contributi risultanti dal modello Unico senza maggiorazioni. I ritardatari, però, possono saldare il conto anche entro il 18 luglio. Ma sui versamenti effettuati da domani graverà una maggiorazione fissa dello 0,40%.

La maggiorazione va sommata alle singole imposte e non indicata a parte, tranne che per i contributi Inps (dove si usa lo stesso codice degli interessi sulle rate). Il termine del 16 luglio indicato nelle istruzioni all’Unico è stato corretto con una recentissima risoluzione, come da noi auspicato. Se il contribuente effettua compensazioni tra debiti e crediti, la maggiorazione si applica al debito d’imposta netto. È stato spostato fino al 9 luglio, invece, il termine di pagamento senza maggiorazioni per i titolari di partita Iva soggetti agli studi di settore.

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Per l’acconto Ici, che da quest’anno scade in concomitanza con l’Irpef, non è purtroppo prevista la possibilità di pagare con la maggiorazione dello 0,40%. Una dimenticanza del legislatore che sarebbe opportuno correggere.

Le imposte risultanti da Unico vanno versate con il modello F24. Il limite minimo di versamento è stato portato a 13 euro, e quindi i saldi a debito fino a 12 euro non vanno corrisposti, tranne per l’Iva e l’Irap per cui è rimasto il vecchio limite di 10,33 euro. Chi ha la partita Iva è obbligato ad effettuare il versamento dell’Irpef e degli altri tributi risultanti da Unico con il modello F24 online. Per il solo versamento dell’Ici gli stessi contribuenti dovrebbero invece poter presentare ancora l’F24 cartaceo in banca o posta. Attenzione: se però vogliono compensare l’Ici con il credito Irpef devono comunque presentare l’F24 anche se a saldo zero, necessariamente avvalendosi del canale telematico.

Il conto si può pagarlo anche a rate. Il contribuente è libero di scegliere quali imposte rateizzare e quali no (tranne l’Ici che non è rateizzabile) e in quante tranche ripartire il pagamento. Con i soliti due vincoli: le rate devono essere d’importo uguale per la quota capitale (poi si aggiungono gli interessi); il pagamento deve concludersi entro novembre. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese per i non titolari di partita Iva e il 16 per i titolari. Gli interessi entreranno in gioco dalla seconda rata e vanno indicati separatamente dalle imposte. Nella colonna rateazione dell’F24 occorre indicare, per ogni tributo, la rata che si sta pagando e il numero totale. Per la seconda di cinque rate si scriverà 02-05.

Il modello Unico su carta va presentato a banche e poste entro il 2 luglio (il 30 giugno è sabato). Questa modalità interessa solo i contribuenti non titolari di partita Iva e non è prevista al momento nessuna proroga. In alternativa questi soggetti possono avvalersi dell’invio online entro fine luglio.
Imprenditori, artigiani, commercianti e professionisti hanno più tempo per trasmettere, obbligatoriamente in via telematica, il modello Unico personalmente o avvalendosi degli intermediari abilitati.

La scadenza del 31 luglio dovrebbe essere prorogata, come comunicato dall’Agenzia delle Entrate, al 25 settembre prossimo, termine valido per l’invio telematico anche da parte delle società di persone e delle persone fisiche titolari di redditi di partecipazione in tali società. Per le società di capitali il differimento del termine di presentazione di Unico è invece piuttosto limitato: solo dal 31 luglio al 10 settembre. Considerando il periodo feriale di agosto, lo spostamento è proprio contenuto.

Il 2 luglio per chi presenta Unico su carta è anche il termine ultimo per correggere a proprio favore la dichiarazione dell’anno scorso (Unico 2006). Cioè per inserire un onere deducibile o detraibile dimenticato, tenere conto degli acconti non inseriti nel vecchio modello, recuperare un’eccedenza d’imposta.
Con la presentazione di una dichiarazione integrativa il contribuente ha la possibilità di ridurre il suo debito d’imposta dell’anno scorso o aumentare il credito a cui ha diritto (che può essere subito utilizzato in compensazione con l’F24, indicandolo come maggiore eccedenza riportata nell’Unico successivo).

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