Il tribunale di Firenze ha respinto la pretesa dei figli della sorellastra di Harold: “Sul testamento vige la legge inglese, tardiva l’azione degli eredi Beacci”. Si contendevano villa La Pietra e numerose opere d’arte
La recente sentenza del tribunale di Firenze in merito alla successione di Arthur Acton consente di riflettere sulle conseguenze che possono derivare dall’applicazione di una legge straniera a successioni apertesi in Italia.
Il caso riguarda la successione di Arthur Acton – cittadino inglese deceduto nel 1953 senza lasciare testamento – e la seguente successione, apertasi nel 1994, del figlio di Arthur, Harold Acton, il quale lasciò il proprio intero patrimonio ad una università americana (NYU) e al British Institute of Florence. Dopo l’accettazione dell’eredità da parte delle due istituzioni, una cittadina italiana (Liana Beacci) contestò la devoluzione ereditaria, affermando di essere la figlia naturale di Arthur Acton e di avere pertanto diritto alla quota di legittima rispetto alla eredità del padre, quota di cui Harold Acton non avrebbe dunque potuto disporre.
Ne è seguito un lungo contenzioso, dapprima relativo al riconoscimento dello stato di figlia naturale di Liana Beacci e, in seguito, all’accertamento dei suoi diritti ereditari. La causa di accertamento della paternità, iniziata da Liana Beacci e proseguita alla sua morte dai suoi eredi, si è protratta per un quarto di secolo, principalmente in virtù di questioni processuali, connesse al fatto che, sino al 2012, l’art. 276 del codice civile non consentiva di proporre domanda di dichiarazione di paternità nei confronti “dell’erede dell’erede” del presunto genitore. E poiché NYU e il British Institute erano eredi di Harold Acton, a sua volta erede di Arthur, presunto genitore di Liana Beacci, la domanda fu respinta in quanto inammissibile. Sino a quando – per effetto della riforma dell’art. 276 c.c. – venne ammessa la possibilità di promuovere l’azione di paternità, in assenza di eredi del presunto genitore, nei confronti di un curatore speciale nominato dal Tribunale.
Si giunge così al 2019, quando il tribunale di Firenze, decidendo la domanda di paternità, dichiarò che Liana Beacci era figlia naturale di Arthur. Ne è seguita la fase del giudizio che ha riguardato i pretesi diritti ereditari di Liana Beacci.
Eredità Action: il pronunciamento dei giudici.
È in questa fase che viene affrontata (oltre a molti altri temi complessi, connessi alla successione di leggi nel tempo: ricordiamo che la successione di Arthur Acton si era aperta nel 1953, ben prima della riforma del diritto di famiglia e della equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi) la questione della legge applicabile alla successione di Arthur Acton.
Come detto, Arthur Acton era cittadino inglese ed era deceduto nel 1953. Si trattava quindi di stabilire se la legge applicabile alla sua successione fosse da individuare in base alle norme di diritto internazionale privato contenute nelle preleggi al codice civile – come sostenuto dagli eredi di Harold Acton – e fosse dunque la legge inglese (che esclude i diritti ereditari dei figli nati fuori dal matrimonio e comunque stabilisce termini stringenti per l’esercizio delle azioni ereditarie); oppure – come sostenuto dagli eredi Beacci – si dovessero guardare le norme di conflitto della L. 218/95 che avrebbero condotto all’applicazione della legge italiana (secondo cui, dopo la riforma del diritto di famiglia, Liana Beacci avrebbe avuto diritto alla quota di legittima nell’eredità paterna, con conseguenti effetti sulle disposizioni testamentarie di Harold Acton per la “parte” del di lui patrimonio ereditato da Arthur).
La sentenza fiorentina ha accolto le tesi della NYU e del British Institute. In base all’art.72 della legge 218/95, che fa salva l’applicazione delle preleggi alle cosiddette “situazioni esaurite”, e ritenendo che la successione di Arthur Acton configurasse una situazione esaurita, il tribunale ha dichiarato applicabile la legge inglese, escludendo così qualsivoglia diritto successorio di Liana Beacci nell’eredità del padre naturale.
Gli esiti di questo lungo contenzioso evidenziano l’opportunità di considerare, oltre ad altri aspetti di rilievo, quali quelli fiscali, le possibili conseguenze dell’applicazione di leggi straniere a successioni apertesi in Italia.
L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di luglio del mensile Wall Street Italia. Per abbonarti clicca qui