Tra qualche mese potrebbe essere approvato, dopo un lungo iter legislativo, il testo definitivo della Retail Investment Strategy, le nuove norme europee a tutela dei risparmiatori.
Lo scorso aprile, il Parlamento Europeo in prima lettura ha adottato il testo elaborato dalla Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento Europeo (“Econ”) – contenente alcune modifiche rispetto alla proposta originale della Commissione Europea – avviando i negoziati interistituzionali che, tramite la procedura di trilogo, dovranno arrivare a un testo condiviso nel corso della nuova legislatura Di recente, il Consiglio Europeo ha adottato la propria negotiating position sulle nuove norme. L’approvazione delle nuove misure è prevista non prima del 2025.
Aiutare i risparmiatori ad investire.
Una volta in vigore, la nuova Retail Investment Strategy dovrebbe modificare le principali direttive attualmente esistenti in materia di servizi e prodotti di investimento (inclusi fondi di investimento e prodotti di investimento assicurativi), tra cui in particolare la Mifid 2, nonché il regolamento comunitario in materia di prodotti di investimento e assicurativi pre-assemblati destinati ai risparmiatori. La proposta di direttiva è finalizzata a creare le condizioni necessarie affinché i risparmiatori possano partecipare più attivamente ai mercati di capitali.
Le misure che verranno introdotte mirano quindi a contrastare i principali problemi che generalmente impediscono ai risparmiatori di sfruttare le possibilità di investimento offerte dai mercati. Questi problemi sono stati individuati dalla Commissione nella difficoltà ad accedere a informazioni appropriate sui prodotti di investimento, nelle carenze in sede di realizzazione e distribuzione dei prodotti di investimento causate dal pagamento di incentivi, nei costi ingiustificatamente elevati dei prodotti finanziari e nel rischio per gli investitori di essere influenzati dalle informazioni di marketing.
Le principali novità.
Tra le principali novità della proposta di direttiva spicca il tema degli inducements. Mentre il testo della Commissione aveva introdotto un divieto di percezione di incentivi per la prestazione di servizi di investimento esecutivi (ricezione e trasmissione ordini ed esecuzione di ordini) non accompagnati dalla consulenza in materia di investimenti, nel testo Econ sembra mancare tale divieto. La ricezione di incentivi resta comunque subordinata al dovere dell’intermediario di agire nel migliore interesse del cliente (best interest, che sostituisce il criterio di quality enhancement ex Mifid 2). A ciò si aggiunge un regime di standardizzazione delle informazioni sugli incentivi da fornire agli investitori.
Altro aspetto importante è quello del value for money dei prodotti di investimento. La proposta della Commissione prevede l’obbligo dei manufacturers di adottare appropriati processi di product governance per verificare che il costo dei prodotti finanziari sia giustificato e proporzionato alle caratteristiche, agli obiettivi, alle strategie e al rendimento al fine di garantire il giusto rapporto tra costi e benefici dei prodotti di investimento per i risparmiatori. Il testo Econ conferma l’approccio generale; tuttavia, mentre il testo della Commissione imponeva ai realizzatori di prodotti di investimento l’obbligo di allinearsi ai benchmark di costo elaborati da Esma (ed Eiopa per i prodotti assicurativi) per categorie di prodotti, il testo Econ prevede che i criteri elaborati da Esma ed Eiopa siano solo strumenti di vigilanza per le autorità e quindi non siano vincolanti per i manufacturers in sede di strutturazione del prodotto.
Altre previsioni di rilievo riguardano le comunicazioni di marketing (incluse quelle effettuate dai c.d. fininfluencer) e le modifiche alle regole in materia di appropriatezza e adeguatezza ex Mifid 2.
L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di ottobre del magazine Wall Street Italia. Clicca qui per abbonarti.