Società

Acquisto immobile per “civile abitazione”: “Legittima” la provenienza della provvista

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L’operatività della clientela nella gestione dei rapporti di conto presso un Intermediario finanziario pone sovente qualche dubbio, soprattutto quando si tratta di movimentazione di denaro contante per importo significativo.

Quello che segue, è il quesito posto da un  Addetto operativo (cassiere) presso una banca:

“Un cliente presso la Banca dove svolgo le funzioni di Sportellista (lavoro alla cassa) che nell’arco di un mese circa, ha effettuato una serie di prelevamenti di contante per circa 150.000,00, peraltro provenienti dal disinvestimento di una GPM, adducendo, quale giustificazione, l’esigenza dell’acquisto di un immobile per civile abitazione. Lo stesso cliente, pur avendolo suggerito, non ha inteso utilizzare assegni circolari e/o bonifici.

Sono operazioni che sono tenuto a segnalare ex art.41 del D.lgs 231/07?

Grazie

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R I S P O S T A

In relazione alla Sua richiesta, evidenzio:

  • posto che, nella generalità dei casi, una Segnalazione di Operazione Sospetta appare più opportuna quando la provvista arriva in banca e un po’ meno quando parte;
  • la disponibilità finanziaria in parola, per come riferito, proviene dal disinvestimento di una GPM, con il dichiarato intento del cliente all’acquisto di un immobile, circostanza questa assolutamente plausibile;
  • la mancata e manifestata disponibilità alla esecuzione della transazione immobiliare con titoli di credito, potrebbe lasciare fondatamente supporre che trattasi di una esigenza rappresentata dal venditore, per evidenti ragioni fiscali – che poi, ahimé costituisce la norma!!;
  • più precisamente, per situazioni della specie descritta, l’unica nostra attenzione, deve avere un carattere meramente professionale nel consigliare al cliente che, pagamenti per contanti in unica soluzione, superiori ad una determinata soglia (superiori ad Euro 2.999,99, sono vietati dalla legge, pena pesanti sanzioni amm.ve);
  • al contrario, la stessa somma, potrà essere corrisposta in più soluzioni – tutte al di sotto della soglia – costituenti acconti di una stessa transazione immobiliare senza violare il precetto normativo, purché venga stipulato un contratto di rateizzazione, altrimenti farebbero parte di un unico contesto che, ove frazionati, potrebbe essere considerato, in caso di controlli, al pari di un comportamento sanzionabile perché elusivo dell’obbligo – ex art. 49 del Decreto legislativo n.231/2007.

In ogni caso, trattasi di pagamenti estranei alla nostra sfera di influenza (cioè non avvengono all’interno della Filiale), non sussistendo pertanto, da parte dell’Istituto nessun obbligo per adempimenti di sorta in materia di antiriciclaggio, ivi compresa la “comunicazione al MEF” per eventuali irregolarità nel trasferimento di denaro contante, non conoscendo con esattezza i dati della controparte.

Ciò detto, non ritengo che ricorrano i presupposti per l’inoltro della Segnalazione di Operazione Sospetta.

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