Anche il fisco va in vacanza o per meglio dire la macchina anti-evasione. Dal 25 luglio e fino al 1°settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate non invierà nessuna lettera, comunicazione di irregolarità o controllo ai contribuenti.
Quali comunicazioni non saranno inviate dall’Agenzia delle Entrate
Dal 2017, in base a quanto stabilito dall’articolo 7-quater, comma 16 del D.lgs 196/2016 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, si prevede che il calendario delle scadenze del fisco abbia un periodo di stop dal 1 al 20 di agosto: “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
La tregua del fisco riguarderà non solo la parte cosiddetta ordinaria, ma anche la sospensione dell’invio elle lettere di compliance e degli avvisi di controllo automatizzati delle dichiarazioni e dell’Iva. Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,Elbano de Nuccio, ha spiegato:
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle interlocuzioni istituzionali con il Consiglio Nazionale dei commercialisti, ha informato che, come di consueto negli ultimi anni, sospenderà l’invio delle comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni fiscali e delle lettere finalizzate alla compliance, nel periodo compreso tra l’ultima settimana di luglio e la prima di settembre. Quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate si inserisce nel percorso che il Consiglio Nazionale sta portando avanti al fine di codificare a regime una “moratoria” per i mesi da giugno ad agosto per l’invio delle comunicazioni automatizzate e delle lettere per la compliance che consenta ai commercialisti di concentrarsi sugli adempimenti autodichiarativi nei mesi di più intenso lavoro”.
Termini processuali: quando vige la sospensione feriale
Il periodo estivo significa un momento di tregua anche in termini processuali e anche relativamente alla materia fiscale e tributaria.
Il decorso dei termini processuali in materia tributaria è sospeso dal 1º al 31 agosto di ogni anno, quindi anche per il 2022, riprendendo a trascorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione in esame si applica per tutti i termini processuali, tra cui – ovviamente – il termine di 60 giorni per presentare il ricorso oppure l’appello, nel caso di notifica della sentenza di primo grado ad opera della controparte, così come al più lungo termine di 6 mesi, sempre per l’appello, qualora non vi sia stata alcuna notifica alla parte soccombente. La sospensione vale inoltre per i 30 giorni necessari per procedere con la costituzione in giudizio, così come per i 90 giorni entro i quali espletare la fase di mediazione per i ricorsi con valore di lite inferiore a 50.000 euro.