Economia

Aiuti Covid: semplificato il modello di autodichiarazione

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Più facile compilare il modello di autodichiarazione sugli aiuti Covid. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre scorso modifica il precedente modello di dichiarazione approvato con il provvedimento dello scorso 27 aprile, incluse le istruzioni e le specifiche tecniche.

Aiuti Covid: i beneficiari

Gli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 possono inviare l’autodichiarazione tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia entro il 30 novembre. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre 2022 oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

Come inviare la dichiarazione

Novità in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta il rispetto dei requisiti del Temporary framework  per gli aiuti a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La versione aggiornata del modello può essere presentata a partire dal 27 ottobre 2022, e nel frontespizio accoglie la casella “ES” che, se barrata, evita di indicare la lista dettagliata degli aiuti percepiti.

L’Agenzia delle Entrate aggiornando il modello di auto-dichiarazione tiene conto delle numerose richieste di semplificazione pervenute dai professionisti e dalle associazioni di categoria e individua una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle finanze.

Grazie alla nuova casella “ES” del frontespizio del modello i contribuenti possono evitare di compilare il quadro A e, in sostanza, di indicare l’elenco dettagliato degli aiuti ricevuti. La casella può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo Temporary Framework.

Sono esclusi dall’esonero gli aiuti Imu elencati nel citato quadro A, pertanto i contribuenti che hanno beneficiato di tali aiuti sono tenuti comunque a compilare i corrispondenti righi. Per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare tramite l’autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (Rna). Per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello “Redditi 2022”. In caso di compilazione della casella “ES” permane, invece, l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel modello Redditi 2022.

Entro quando inviare la dichiarazione

I soggetti che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 hanno tempo per inviare le dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2022. L’autodichiarazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.