Tra i vari sussidi concessi dal governo a seguito della crisi innescata dalla pandemia troviamo gli aiuti di Stato Covid agli operatori economici, su cui oggi l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con le nuove Faq. Ma andiamo per ordine.
Aiuti di Stato Covid: la proroga
Gli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 possono inviare l’autodichiarazione tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia entro il 31 gennaio 2023.
Si tratta di un’ennesima proroga che concede così più tempo per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta il rispetto dei requisiti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Per garantire a contribuenti e professionisti incaricati l’invio tempestivo del modello, la scadenza del 30 novembre 2022 è stata prorogata al 31 gennaio 2023.
Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022 era stato poi prorogato al 30 novembre 2022 dal provvedimento del 22 giugno scorso. Successivamente, con il provvedimento del 25 ottobre 2022, il modello è stato modificato al fine di renderne più agevole la compilazione.
Considerando che alcuni professionisti hanno incontrato difficoltà ad accedere alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (Rna) per reperire, nei tempi previsti, le informazioni utili alla compilazione del modello, l’Agenzia con il provvedimento odierno prevede che l’adempimento sul rispetto dei requisiti necessari a ricevere gli aiuti possa essere effettuato entro il 31 gennaio 2023.
Le Faq dell’Agenzia delle Entrate
Nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate pubblicati ulteriori chiarimenti sulle istanze che devono essere inviate entro il 31 gennaio 2023.
Fra i chiarimenti dell’Agenzia, la compilazione del modello in caso di fruizione di “altri aiuti” oltre quelli inclusi nel perimetro del “regime ombrello”, il responsabile dell’autodichiarazione nel caso di conferimento d’azienda, le modalità di calcolo degli interessi da recupero e quelle da cui è possibile operare lo scomputo da aiuti successivi.
Nel dettaglio, un primo quesito riguarda le modalità di compilazione dell’autodichiarazione per i contribuenti che hanno fruito sia degli aiuti del regime ombrello (sezione 3.1 del Temporary Framework) sia degli aiuti Covid fuori da tale regime (sezione 3.12 del TF). L’Agenzia inoltre fornisce indicazioni anche sui diversi passaggi per ottenere gli aiuti di Stato. Nel dettaglio:
- occorre compilare la dichiarazione sostitutiva per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF, mentre non va compilata quella per gli aiuti relativi alla sezione 3.12 del TF;
- per quanto riguarda il quadro A è necessario compilare solo la sezione I barrando la casella “Sez. 3.1” relativa agli aiuti percepiti;
- la sezione II non dovrà essere compilata.
L’Agenzia inoltre chiarisce che è l’imprenditore destinatario di aiuti Covid da “regime ombrello” che conferisce la propria azienda in una società a dover trasmettere l’autodichiarazione relativa agli aiuti percepiti senza compilare il riquadro “rappresentante firmatario della dichiarazione”, salvo i casi di minori o di interdizioni. Il conferimento di azienda infatti non comporta l’estinzione del conferente, per cui la società conferitaria non dovrà presentare l’autodichiarazione per conto dell’ex imprenditore (conferente).
Infine ulteriori chiarimenti riguardano la Faq sul calcolo degli interessi di recupero. Dopo aver confermato che gli interessi da recupero sono considerati essi stessi un aiuto di Stato, l’Agenzia precisa che per determinare tali interessi, nel caso di allocazione degli aiuti dal massimale di 800mila a un milione e 800mila per la sezione 3.1 si deve tener conto del tempo che va dall’utilizzo dell’aiuto al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale). Nel caso degli agli aiuti di cui alla sezione 3.12, gli interessi da recupero devono essere così calcolati come segue:
- per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della stessa sezione (se non risulta superato il massimale dei 3 milioni);
- per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021, data di ingresso del nuovo massimale di 10 milioni.