Anac e appalti pubblici: basta affidamenti senza gara
Premessa
L’aggiudicazione di un appalto per la fornitura di un bene o l’esecuzione di un’opera per la Pubblica amministrazione, da sempre, è sempre stata una procedura eccezionale di contrattazione per i Comuni, generalmente guardata con diffidenza e circondata da infinite cautele.
Quando facevo il finanziere e mi occupavo di controlli in materia di “grandi appalti pubblici”, a parte il nervo scoperto delle “varianti in corso d’opera”, il principale veicolo del malaffare era quello della “trattativa privata” con aggiudicazioni senza gara.
Tuttavia, secondo le statistiche, si dice anche che esso rappresenta il sistema migliore di contrattazione, perché consente di trattare con imprese selezionate e di comprovata serietà, capacità tecnica e solidità economica. Le peggiori esecuzioni di opere pubbliche – rimanendo alla statistica – come il crollo di ponti o edifici, con riscontro di utilizzo di materiali scadenti, si sono verificati sempre quando le opere o le forniture erano state eseguite da imprese che avevano regolarmente partecipato e vinto pubbliche gare.
Ricorso alla trattativa privata
Per questo, non si può certo dire che la gara dia solo e sempre risultati negativi, perché è vero, anzi, il contrario. Tuttavia la trattativa privata è sempre il risultato di una scelta che pone la stazione appaltante in una posizione di maggiore responsabilità ed obbliga alla massima oculatezza e prudenza nella scelta dell’imprenditore.
La lettera b) del 1° comma dell’art.5 della legge 584/77[1] consente il riscorso alla trattativa privata quando “si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato”.
Intervento dell’Anac
L’intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di Raffaele Cantone è intervenuto per dire basta appalti senza gara con la scusa che a fornire un particolare servizio è solo un’impresa.
È questa ahimè una procedura utilizzata e forse anche abusata dalla Pubblica amministrazione in spregio alla concorrenza e quindi penalizzando il rapporto costi/benefici.
Le linee guida appena pubblicate invitano a svolgere accurate analisi di mercato e programmando i fabbisogni necessari, ma soprattutto motivando sempre le proprie scelte.
I numeri dell’Anac sembrano impietosi laddove si legge che il ricorso ad “aggiudicazioni senza gara – fatte in casa” ammontano ad oltre 15 miliardi di euro.
La motivazione con la quale viene giustificato il riscorso a tale metodo semplificato è la solita: il copyright per la fornitura di quel bene o quel servizio lo può assicurare soltanto una determinata impresa e questo succede, a detta della stessa Autorità anticorruzione, soprattutto nel settore della sanità e dell’informatica.
Più volte negli anni il tema della “infungibilità di un bene” è stato affrontato dalla giurisprudenza, quello che è certo che le situazioni che possono determinarsi senza lasciare alternative alla Pubblica amministrazione possono essere diverse, in genere collegate a ragioni di opportunità – si pensi alla sicurezza – o a valutazioni intrinseche del prodotto o servizio.
La scelta della citata procedura – e quindi la responsabilità – sta tutta in capo alla Pubblica amministrazione che, attraverso indagini di mercato deve essere in grado di dimostrare l’assenza di alternative come ben disciplinato nel Nuovo Codice degli appalti pubblici (D.lgs n.50/2016).
In proposito viene ricordata la norma contemplata nel nuovo codice circa l’esigenza della programmazione biennale, oltre all’obbligo di considerare non solo i costi immediati ma anche quelli futuri.
Da ultimo si raccomanda anche la possibilità di utilizzare la nuova procedura del “multisourcing”, consentendo alla Pubblica amministrazione la possibilità di utilizzare contemporaneamente più imprese per la esecuzione i uno stesso servizio.
Insomma, per concludere: la strada dell’eccesso di discrezionalità in danno della concorrenza deve essere contenuto perché gli abusi non mancano.
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[1] Legge 584/1977
Legge 8 agosto 1977, n. 584 (in Gazz. Uff., 26 agosto, n. 232). Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica[…]