La natura assicurativa delle polizze vita non è in discussione. Così l’Ania commenta con un comunicato stampa la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione sulle polizze unit linked che secondo i giudici in mancanza di garanzie di restituzione dell’investimento sarebbero da considerare alla pari degli investimenti finanziari e non delle polizze vita.
Una differenza sostanziale, tenuto conto che le polizze assicurative sulla vita sono generalmente ritenute forme d’investimento appetibili visti i vantaggi derivanti dal loro regime fiscale, sia in termini di imposta di successione sia di differimento della tassazione dei rendimenti. In più le polizze non possono essere sequestrate né pignorate.
La sentenza di questa settimana ha messo in allarme il mondo assicurativo, un mercato in cui le polizze unit linked rappresentano il fiore all’occhiello. Oggi costituiscono poco meno di un terzo delle polizze vita totali. I giudici della Suprema Corte scrivono che il Ramo III delle compagnie assicurative – costituito quasi esclusivamente di unit linked – non ha le caratteristiche di una polizza e l’elemento che fa da discrimine è che in una unit linked il rischio finanziario è tutto sulle spalle dell’assicurato e non c’è garanzia di restituzione del capitale.
Diverso è però il parere dell’Ania, l’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, che afferma come la sentenza della Cassazione si riferisca in realtà a un caso specifico e non prenda invece posizione sulla qualificazione dei contratti assicurativi sulla vita. La sentenza è infatti relativa a un prodotto sottoscritto attraverso una fiduciaria, caratterizzato dal ruolo assunto da quest’ultima.
“Il caso oggetto del giudizio riguarda, in particolare, errori di trasparenza e di comportamento relativi a un singolo prodotto, commercializzato nel 2006. Non si rilevano nella pronuncia della Suprema Corte conclusioni che mettano in dubbio la connotazione di prodotto assicurativo con riferimento alle polizze con contenuto finanziario, che peraltro già allora risultavano soggette a precisi obblighi di trasparenza e regole di condotta (…) le normative italiana ed europea identificano come prodotti assicurativi sulla vita polizze con caratteristiche specifiche, indipendentemente dalla garanzia di restituzione del capitale. Le polizze sulla vita sono contraddistinte da garanzie di tipo finanziario e demografico, cioè legate alla vita dell’assicurato (esempio: caso morte e conversione in rendita). Pertanto nessun dubbio può essere espresso sulla natura assicurativa di questi prodotti”.
Secondo gli analisti di Banca Akros si tratta di una notizia positiva per il comparto, che ieri aveva perso terreno in Borsa dopo l’emissione della sentenza, andando in controtendenza rispetto al resto del mercato a Piazza Affari. Detto questo, gli analisti precisano che la questione necessita di ulteriori chiarimenti, soprattutto da parte del legislatore, per fugare ogni dubbio.