Qualche mese addietro, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio di una banca pugliese, un Responsabile di Filiale mi ha chiesto:
“Dr. Falcone, se un cliente lo abbiamo già segnalato, senza sapere nulla del prosieguo, in caso di reiterazione di una condotta da noi ritenuta “anomala”, come ci si comporta, bisogna fare una seconda o una terza SOS?”
Ho prontamente risposto che il vecchio Ufficio Italiano Cambi, negli anni in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio, verbalmente, “a chiacchiere”, ci aveva sempre inibito, intimato di NON procedere a nuova segnalazione di operazione sospetta.
Questa “disposizione verbale”, a chiacchiere per l’appunto, non è stata mai formalizzata e ancora oggi, ahimè, per tutti i soggetti obbligati, a cominciare dalle banche, rimane un enigma, un giallo da risolvere.
A dirla tutta, in una occasione pregressa, laddove io stesso fui destinatario di una surreale “contestazione” da parte della Guardia di finanza del Comando Nucleo polizia tributaria di Bari, per una presunta “omessa segnalazione di operazione sospetta”, ovviamente archiviata per assoluta insussistenza, interessai il competente Ufficio di vigilanza della Banca d’Italia (UIF) sperando che mi venisse detto per iscritto ciò che mi era stato cantato e raccomandato per anni dalla vecchia UIC.