Economia

Antiriciclaggio: banche e/o intermediari finanziari, occhio alle sanzioni

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Antiriciclaggio: banche e/o intermediari finanziari, occhio alle sanzioni

Posto che fare antiriciclaggio significa applicare comune e razionale buon senso, è indubbio che la normativa in vigore dal 4 luglio scorso, soprattutto sotto il profilo sanzionatorio chiama i protagonisti e attori a maggiori responsabilità.

Son quasi trent’anni che esiste questa normativa nel nostro Paese – peraltro operativa in mezzo mondo per effetto dell’adesione al Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – e ancora oggi, per molte banche o Intermediari finanziari il rispetto di tale disciplina appare ancora in alto mare.

Oggi, con il recepimento della IV Direttiva Europea in presenza di violazioni <<gravi, ripetute e sistematiche>> la faccenda diventa seria e gli zeri delle sanzioni “aumentano”.

Cominciamo dalla nuova formulazione dell’articolo 55 laddove si prevede l’irrogazione della sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10 mila a 30 mila euro in caso di falsificazione dei dati e di utilizzazione degli stessi, nonché delle attività fraudolente connesse alla conservazione e alla fornitura dei dati.

Dal punto di vista amministrativo poi, se pensiamo alla “Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione” di cui all’rt.56, è stata immaginata una sanzione di appena 2.000 euro.

Ma se le violazioni, come nel caso precedente, diventano <<gravi, ripetute e sistematiche>> allora la faccenda diventa seria e la sanzione amministrativa può arrivare 50 mila euro.

Omessa segnalazione di operazione sospetta

All’articolo 58, si parte con una sanzione di appena 3 mila euro e si arriva, fino a 300 mila euro nei casi più gravi.

La vera novità o sciagura come la vogliamo chiamare,  sta nel terzo comma dell’articolo in commento, laddove, la stessa sanzione – lieve o grave che sia – viene affibbiata “al personale dei soggetti obbligati” della banca o degli altri intermediari (Sim, Sgr, Fiduciarie etc.).

Qualora poi le citate “condotte omissive” – pensiamo ad una corruzione di un funzionario della PA per avere aggiudicarsi un appalto di fornitura e/o un servizio di Tesoreria – , la sanzione è elevata sino al doppio dell’ammontare del vantaggio economico conseguito o comunque per un importo non inferiore a 450 mila euro e fino ad un milione di euro, quando il vantaggio non sia determinato o determinabile.

Gravità assoluta

Ma la vera botta arriva con il nuovo articolo 62 del D.lgs 90/2017, laddove, in presenza di violazioni <<gravi, ripetute e sistematiche>>, si parte con una sanzione amministrativa di 30 mila euro e si può arrivare a 5 milioni o al 10% del fatturato.

Anche qui la novità: la sanzione viene estesa anche a soggetti titolari di funzione di amministrazione, direzione e controllo che hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le citate violazioni.

Da ultimo, una ulteriore novità interessa la figura del “titolare effettivo” in capo alle persone giuridiche private che, per effetto del 3° comma dell’art.22 che, a cura dell’amministratore, è tenuto ad integrare le comunicazioni al Registro delle imprese.

Conclusioni

La domanda che a mio avviso il personale e gli stessi Intermediari di riferimento dovrebbero farsi è: come organizzarsi per scongiurare il rischio di tali conseguenze tanto sul piano amministrativo che penale?

Notoriamente, i rischi si scongiurano soltanto con una conoscenza adeguata: il vero valore aggiunto è la Formazione.