Società

Antiriciclaggio e denaro contante: lavori occasionali

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Sovente mi capita di rivere richieste di chiarire il comportamento da tenere da parte di banche, relativamente agli obblighi antiriciclaggio, relativamente a rapporti di conto aperti a casalinghe che, di tanto in tanto, svolgono lavori occasionali, completamente in “nero”, come badanti, lavori in agricoltura, parrucchiere in casa, lavaggio portoni e, non ultimo anche l’esercizio della prostituzione.

In questi casi, versano denaro contante con cifre relativamente modeste da uno a tremila euro su base mensile.

L’obbligo che maggiormente preoccupa riguarda l’onere dell’obbligo della Segnalazione di operazione sospetta?

In questi casi, come ho avuto modo di dire già tante volte in passate occasioni,  l’esercizio di attività  economiche, in forma occasionale ovvero continuativa in evasione alle regole fiscali, pur comportando sanzioni amministrative, di per sé non è vietato, ivi compreso l’esercizio della “prostituzione”.

In tali situazioni si tratterebbe di operatività  assolutamente normale, non suscettibile di alcun alert da parte dell’ Intermediario ovvero soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio.

Soltanto se il “danno erariale”, su base annua, risulta superiore ad una certa soglia stabilita dagli articoli 74 e 75 del D.lgs 74/2000  – rispettivamente riferibile alla Infedele o omessa dichiarazione fiscale – ci  si troverebbe di fronte a “delitti presupposto per il riciclaggio di denaro sporco” e quindi scatterebbe l’ obbligo di Segnalazione di operazione sospetta ai fini antiriciclaggio.

Anche con la “Collaborazione attiva”, nel rispetto della legge, non si può e non si deve esagerare.