Premessa
Nel mentre assistiamo alle prime ed importanti pronunce giurisprudenziali di condanna sulla responsabilità d’impresa un interessante contributo dottrinario giunge dall’Associazione Bancaria Italiana attraverso apposite “Linee guida per la prevenzione dei reati di cui all’articolo 25 octies, introdotto dal comma 3 dell’articolo 63 del D.Lgs 231/07, relativamente alla Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.
Si è trattato di un contributo di particolare utilità, volto a suggerire al sistema bancario e finanziario l’adozione di un “Modello organizzativo” adeguato, onde scongiurare le pesantissime sanzioni amministrative ed interdittive previste dalla legislazione del 2001.
Un Modello organizzativo adeguato, per quanto non obbligatorio, è sicuramente utile, se non altro per testimoniare la volontà dell’impresa a contrastare condotte illecite di rilevanza penale da parte dei propri dipendenti o degli stessi amministratori.
Per mutuare una vecchia filosofia di vita possiamo dire che se fai qualcosa rischi di sbagliare, se non fai niente, sbagli di sicuro.
Pertanto, appare decisamente preferibile attivarsi, posta la inversione dell’onere della prova in capo alla stessa impresa, quale principale dimostrazione di buona fede ed atta a scongiurare ogni sorta di responsabilità amministrativa e interdittiva.
Organismo di Vigilanza
Trattasi di una nuova figura di controllore interno codificato dalla lettera b) dell’articolo 6 del D.lgs 231/01 e richiamato dall’articolo 52 dell’ultima normativa antiriciclaggio del dicembre 2007.
Gli adempimenti devoluti al citato Organismo di Vigilanza in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, risultano accomunati a quelli di qualunque altra struttura di controllo interno esistente nell’ambito dell’Intermediario finanziario (Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza, Comitato di controllo e di gestione, Internal auditing etc.) e riguardanti, in buona sostanza, la verifica puntuale circa il rispetto delle norme fissate dal Decreto legislativo 231/07 con riferimento all’Adeguata verifica della clientela, all’Organizzazione adottata, alle modalità di gestione delle Segnalazioni di operazioni sospette e di Comunicazione delle infrazioni ai precetti dell’articolo 49 dello stesso decreto.
La eventuale inosservanza di tali incombenze da parte del menzionato Organismo è sanzionato dall’articolo 52, comma 2 del decreto, con la reclusione fino ad un anno e la multa da 100,00 a 1.000,00 euro (identica sanzione era prevista per il Collegio sindacale dall’articolo 10 della vecchia ed ormai abrogata legge 197/91).
Conclusioni
Facendo espresso rinvio alla lettura dei contenuti ed argomentazioni dettagliatamente espresse dall’ABI, per una mera esigenza di sintesi, voglio solo ribadire e sottolineare ciò che, a mio avviso, necessita attuare per eliminare o ridurre significativamente il rischio di contestazioni in ordine alla responsabilità d’impresa in materia di antiriciclaggio.
Più precisamente, mi riferisco a:
- Redigere e diffondere in ambito aziendale ad ogni livello il Manuale antiriciclaggio, riportando il commento alla normativa, all’Adeguata verifica della clientela, agli indici di anomalia delle operazioni sospette, alla correttezza delle procedure di accensione e gestione dei rapporti, alle procedure interne di Segnalazione o di Comunicazione;
- Un controllo a distanza circa la corretta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico in aderenza alle norme in vigore;
- Una formazione costante a tutto il personale (con periodicità annuale), sulle “Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, nonché un’assistenza continua alle Filiali (Help desk);
- Un check annuale sulla corretta alimentazione dell’AUI;
- La stesura di un Codice etico.
Facendo bene quanto appena detto, forse non possiamo escludere in modo assoluto delle contestazioni sempre possibili, ma sicuramente ci si pone nelle migliori condizioni per argomentare una eccellente difesa.