Società

Antiriciclaggio e tracciabilità pagamenti: professionista ha margine di valutazione

Questa notizia è stata scritta più di un anno fa old news

Esprimo parziale dissenso ad un quesito risolto dall’Esperto risponde del Sole 24 ore in ordine al pagamento in contanti dello stipendio ai dipendenti di una società.

Trattandosi di un tema sempre attuale – anche se oggi la soglia del contante è stata aumentata ad €. 2.999,99 – ho pensato di riparlarne.

Riporto integrale del quesito e del mio diverso punto di vista.

BUONA LETTURA

Nel caso di violazione della soglia dei mille euro in contanti dati da una società ai propri dipendenti per il pagamento di acconti sugli stipendi, il professionista è obbligato alla segnalazione della violazione oppure, considerando la società, la tipologia di attività svolta e altri elementi utili, può facoltativamente ritenere che l’infrazione non abbia finalità terroristiche o di riciclaggio di denaro?

In altri termini, il professionista, in presenza di infrazioni della soglia dei mille euro negli scambi, deve fare una segnalazione in automatico oppure ha dei margini di valutazione della fattispecie?

In quest’ultimo caso che responsabilità assume il professionista?

RISPOSTA

Ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs 231/2007, i professionisti, quando sanno, o hanno motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sono tenuti ad inviare una segnalazione direttamente alla UIF (Unità di informazione finanziaria di Bankitalia) ovvero agli ordini professionali, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia.

Nel primo comma della disposizione in esame è specificato come il sospetto debba essere desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura dell’operazione o da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Nel quarto comma della medesima disposizione è stabilito che il professionista debba provvedere alle opportune segnalazioni non appena a conoscenza degli elementi di sospetto di cui sopra, con la precisazione che, fintantoché il professionista non abbia adempiuto all’obbligo in oggetto, questi debba astenersi dal compimento di qualsivoglia operazione con il cliente.

L’articolo 57, comma 4, individua poi nella sanzione amministrativa pecuniaria, dall1 al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata, la punizione per coloro i quali non adempiano all’obbligo di segnalare le operazioni (salvo che il fatto costituisca reato) di cui all’articolo 41 del Dlgs 231/2007.

Con particolare riferimento al caso di specie, il professionista può pertanto autonomamente decidere di non segnalare le violazioni alla soglia di 1.000 euro introdotta dal legislatore per il trasferimento di denaro contante, qualora ritenga che né la natura della società, né tantomeno la tipologia di attività svolta possano rappresentare elementi di sospetto.

DAL SOLE 24 ORE DEL 21 MAGGIO 2012

P.S.: A puro titolo personale dissento parzialmente dal contenuto della risposta fornita. Se è vero che nessuna Segnalazione di Operazione Sospetta, nella veste di professionista – legale o contabile – sono tenuto a fare al termine di una mirata valutazione circa il profilo soggettivo del cliente, con particolare riferimento alle sue potenzialità economiche, all’ammontare e ripetitività delle operazioni, diverso è il comportamento da tenere per quanto attiene all’irregolare trasferimento di denaro contante. Mentre la Segnalazione di operazione sospetta, coperta da assoluta riservatezza, va inoltrata all’Unità d’informazione finanziaria di Bankitalia, la Comunicazione circa l’irregolare trasferimento di contante o titoli al portatore (pensiamo ad un titolo di credito oltre soglia senza la indicazione del “Non trasferibile”), va indirizzata al Ministero dell’economia e delle finanze.

Infatti, nella veste di professionista, se ho contezza di una trasferimento di risorse finanziarie – in contanti – oltre la soglia di 999,99 euro (già dal qualche anno aumentata ad euro 2.999,99), ovvero di titoli al portatore (libretti di deposito, certificati di deposito etc.) tra soggetti diversi, in violazione all’art.49 del D.lgs 231/2007, senza la presenza di Intermediario finanziario (Banche, Poste Italiane Spa o Istituto Moneta elettronica), SONO OBBLIGATO a comunicare al MEF la riferita infrazione entro 30 gg., riferendo il fatto e gli estremi identificati dei contraenti (cedente e cessionario) ex art. 51, 1 comma, del D.lgs 231/07.

L’omissione, comporta per il professionista, una sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione – ex comma 7, art.58 del D.lgs 231/07.