Con l’avvio di qualsivoglia rapporto con il cliente – persona fisica e/o giuridica – l’Intermediario finanziario è chiamato dalla Istituzione a fornire la c.d. “Collaborazione attiva” in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e di finanziamento del terrorismo.
In via preliminare voglio sottolineare l’importanza dell’Adeguata verifica – ivi compreso la natura e scopo dell’operazione, Titolare effettivo – la cui esecuzione contempla non tanto e non solo l’aspetto formale, ma soprattutto una verifica di cantiere in presenza di dichiarato esercizio di attività economiche.
Tale collaborazione, si estrinseca attraverso l’adozione di una serie di accorgimenti volti ad individuare possibili aree di rischio di un coinvolgimento anche inconsapevole dello stesso Intermediario nella gestione di provviste finanziarie di dubbia provenienza. In tal senso, si dovrà procedere alla “Segnalazione di operazione sospetta” laddove la condotta del cliente, la sua potenzialità economica desunta dall’attività lavorativa svolta, le operazioni richieste e/o poste in essere, inducano ragionevolmente a ritenere che le risorse finanziarie oggetto delle operazioni, possano provenire da un comportamento delittuoso proprio (auto riciclaggio, con partecipazione diretta al reato presupposto), ovvero di altri (dove il cliente rappresenta un prestanome di altri, quali autori del reato originario).
Per esigenze di sintesi, riporto qui di seguito una sommaria elencazione scaturita da una pratica operativa di possibili anomalie da porre a base per valutare la opportunità dell’inoltro di una SOS, da considerarsi aggiuntive al Decalogo Banca d’Italia – Edizione 2010 :
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ASSENZA DI COLLABORAZIONE
Cliente che si mostra riluttante a fornire indicazioni sui soci di capitale della dichiarata attività economica (trattasi di un comportamento elusivo, volto a nascondere l’origine delle risorse finanziarie necessarie all’avvio dell’attività economica);
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CLIENTE CHE SCAPPA
Cliente che decide di non avviare la relazione nel momento in cui il funzionario addetto gli chiede delucidazioni o elementi di conoscenza – spesso anche sommari – in ordine alla origine delle risorse programmate per l’investimento (accensione di un rapporto continuativo, apertura di dossier titoli, prestare una garanzia a favore di terzi);
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ATTIVITA’ DI COPERTURA
Si pensi al Titolare di attività economica – operante nel settore del solo commercio all’ingrosso – che registra una operatività prevalentemente caratterizzata da denaro contante (è possibile che possa trattarsi di un’attività di copertura finalizzata a occultare la vera origine delle provviste sovente inconfessabile).
In questi casi, a leggere i rapporti di conto, sia i versamenti che i prelevamenti vengono effettuati per cassa non consentendo in tal modo di conoscere l’origine (tipo di clientela) o destinazione della provvista (fornitori) ;
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PHISHING
Prelievi di somme ingenti per cassa, in concomitanza di bonifici appena accreditati e per rapporti di conto accesi per l’occasione;
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FALSA FATTURAZIONE
Estinzione di assegni, spesso per importi ragguardevoli, con la presenza congiunta allo sportello “beneficiario/traente”, con simultanea parziale e/o totale restituzione in contanti del controvalore del titolo appena negoziato.
Analogamente, attività economiche ufficiali, regolarmente costituite con partita IVA, Omologazione Tribunale, Registrazione Camera di Commercio – CARTIERE – esistenti solo sulla carta e costituire solo per consentire ad altri di abbattere il carico fiscale ed evadere l’VA sugli acquisti. Trattasi di “teste di legno” create apposta ed artatamente per frodare il fisco (pensiamo a quello che è successo a Milano http://www.giovannifalcone.it/4989/societa_cartiera__fatture_false_alert_per_il_professionista_e_per_la_banca.html);
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FRODI CAROSELLO
Improvvisi e repentini aumenti di fatturato nel settore della telefonia, computer, non giustificabili dalle normali variabili di mercato;
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TRUFFA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Temporanea alimentazione di un conto corrente al solo scopo di giustificare la disponibilità del c.d. “capitale di rischio” per iniziative imprenditoriali finanziate con soldi pubblici;
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FRODE FISCALE – IVA
Ingente versamento di contante e contestuale richiesta di bonifici per cassa e/o richiesta di emissione di assegni circolari di pari importo a favore di aziende operanti nello stesso settore economico, soprattutto se giustificate da plafond all’esportazione – intra e/o extra comunitaria;
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USURA
Versamento di titoli di credito (liberi e con diverse girate), ovvero ripetuto contante o presentazione di effetti al dopo incasso, non giustificati dall’esercizio di una regolare attività economica o con una modesta attività di copertura;
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ESPORTAZIONE DI CAPITALI O CORRUZIONE
Richiesta di cambio taglio di banconote, con operazioni ripetute o per ingente ammontare, senza una plausibile giustificazione, posto che già dal gennaio 2000, con causale DG, è obbligatoria la registrazione in AUI (potrebbe sottendere una esportazione di capitali in Paesi a rischio, ovvero risorse di dubbia provenienza);
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PRESTANOME
Ripetuti acquisti di strumenti finanziari con denaro contante, senza fornire alcuna plausibile motivazione sulla origine della risorsa finanziaria (sovente trattasi di prestanomi). Voglio ricordare che nell’immediatezza del change over (anno 2002) due individui – peraltro mai visti – dipendenti di una stessa Holding (settore edilizio) si presentarono con circa 300 milioni (vecchie lire) in contanti cadauno – in momenti diversi – chiedendo l’acquisto di Certificati di deposito al portatore. La ingente disponibilità venne giustificata che non si fidavano delle banche e che erano costretti ad emergere causa il cambio della moneta. In conseguenza della segnalazione si scoprì successivamente che, nella realtà, erano disponibilità detenute dal “datore di lavoro” che tentò di utilizzare i dipendenti per frazionare l’intero ammontare comunque ingente.
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