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Antiriciclaggio nelle banche: Organizzazione, ruoli e responsabilità della rete distributiva

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Con riferimento ai compiti  antiriciclaggio degli Agenti in attività finanziaria, dei Mediatori creditizi e dei Promotori finanziari, il contenuto e le finalità del Decreto legislativo 231/07, lo si deduce dal combinato disposto del comma 3) dell’art.11[1], dal 4° comma dell’art.36[2] e dal 3° comma dell’art.42 del D.lgs 231/07.

Della lettura di tali riferimenti normativi, ho già avuto modo in passato di commentarne alcuni importanti passaggi afferenti alle modalità dell’Adeguata verifica della clientela e Titolare effettivo dell’operazione, alle modalità e termini di inoltro delle informazioni all’Intermediario di riferimento per la successiva Registrazione nonché a quelle per la Segnalazione di operazione sospetta[3].

Già da un po’ di tempo, con l’emanazione del Provvedimento della Banca d’Italia entrato in vigore dal 1° settembre 2011[4], possiamo enunciare una condotta codificata nei rapporti fra l’Intermediario finanziario e la rete distributiva esterna che possono sintetizzarsi:

  • Richiamare nell’ambito dei contratti di collaborazione stipulati con agenti, promotori e soggetti esterni le regole di condotta a fini antiriciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell’esercizio dell’attività per conto dell’intermediario medesimo;
  • Fornire agli addetti alla propria rete di vendita gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistano nell’esecuzione di ogni operazione e dei relativi adempimenti a fini antiriciclaggio (pensiamo al collegamento CERVED);
  • Approntare specifici e periodici programmi di formazione a favore degli addetti alla rete di vendita, affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell’esecuzione degli adempimenti (programma seguito, docenti, ore impiegate etc.) ;
  • Monitorare costantemente il rispetto da parte della rete di vendita delle regole di condotta antiriciclaggio richiamate in sede contrattuale, verificando, in particolare, che gli agenti in attività finanziaria di cui si avvale, trasmettano, non oltre il termine di trenta giorni, i dati e le informazioni richieste dall’art.36, comma 2, del D.lgs 231/07 ai fini della registrazione dell’operazione nel proprio Archivio Unico Informatico;
  • Effettuare verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti alla rete di vendita.

Con tale cogente impostazione, nessuno, in futuro, sarà autorizzato a dire: “NON SAPEVO …” .

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[1]  3.Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:

     a) i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del TUF;

     b) gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);

     c) i mediatori creditizi iscritti nell’albo previsto dall’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

     d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

[2] 4. Per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, il termine di cui al comma 3 decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 3, o dagli altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.

[3] http://www.giovannifalcone.it/184/antiriciclaggio_meno_obblighi_per_i_mediatori_creditizi.html

[4] http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/Provv_Organizz.pdf

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