Economia

Antiriciclaggio: Obblighi nuovi, dubbi atavici!

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Antiriciclaggio: Obblighi nuovi, dubbi atavici!

A leggere la nuova formulazione dell’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta contenuta nel novellato articolo 35 del Decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017, entrato in vigore il 4 luglio u.s. si scopre sempre qualcosa di nuovo e, ahimè, non sempre apprezzabile, soprattutto per la potenziale confusione in grado di generare anche fra gli “addetti ai lavori”, come io stesso mi ritengo di essere.

Rimanendo alle “Modalità di segnalazione di operazione sospetta”, riporto l’esatto contenuto del 1° comma dell’art.35 del D.lgs 90/17:

<<I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) presso la Banca d’Italia, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o  hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente  dalla  loro entità, provengano da attività criminosa.>>

Indipendentemente dalla loro entità! 

Ecco, stamattina vorrei soffermarmi su questo passaggio testuale contenuto nel precetto dell’art.35 del Decreto, laddove si dice che bisogna procedere a Segnalazione di operazione sospetta, addirittura prima che si compia l’operazione quando si sa o si ha il ragionevole sospetto che i “fondi provengano da un’attività criminosa e a prescindere dalla loro entità”.

Badiamo, non si parla di attività “delittuosa” come avrebbe fatto meglio a dire, consentendomi di valutare una soglia economica in termini di quantum, collegato ad una condotta di rilevanza penale punita per l’appunto con “reclusione e multa”, ma si limita a parlare di  attività “criminosa”.

Per fare qualche esempio pratico, immaginiamo di trovarci davanti ad un imprenditore, titolare di fatto di rapporto di conto extracontabile intestato a soggetto estraneo all’attività economica (società o ditta individuale) del quale il medesimo è Titolare effettivo ed amministratore. Tale rapporto risulta intestato a prestanome (soggetto terzo), riconducibile alla moglie casalinga, suocera ottantenne o figlio studente o all’amante o al ragioniere tutto fare o comunque, diciamo così, ad un persona di comprovata fiducia.

Dire, come si dice nel passaggio testuale dell’articolo “indipendentemente dalla loro entità” significa, se parliamo dell’evasione fiscale, di qualunque somma non indicata nelle scritture contabili e quindi non dichiarata alla’amministrazione finanziaria.

Sappiamo invece che, per come recita l’art.4 e 5 del D.lgs n.74/2000, rispettivamente riferibile alla “Infedele o omessa dichiarazione”, scatta la soglia delittuosa della rilevanza penale e quindi reato presupposto al riciclaggio, laddove il danno erariale sia non inferiore a 150 mila euro su base annua per la Infedele dichiarazione e a 50 mila per la Omessa dichiarazione [1].

Si badi bene,

… c o n t i n u a …

 

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[1] Ambedue le soglie sono state ridefinite dall’art.4, comma 1, lett.a), del D.lvo 24 settembre 2015, n.158