Economia

Antiriciclaggio: sanzione estinta per l’amministratore, ma paga la società

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Antiriciclaggio: sanzione estinta per l’amministratore, ma paga la società!

 

Se la fa franca il rappresentante legale per estinzione dell’illecito – per omessa notificazione nel termine prescritto[1]  – scaturito da un irregolare trasferimento di denaro contante in violazione alle regole antiriciclaggio, paga la società in quanto responsabile in solido con l’autore principale della violazione.

La responsabilità solidale scaturisce dal contenuto del 3° comma dell’art.6 della legge 689/81 che testualmente recita: <<Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta>>.

SS.UU Civili della Cassazione

Con la sentenza n.22082 del 22 settembre 2017, le Sezioni Unite della Cassazione  hanno definitivamente chiarito il significato dell’ultimo comma dell’articolo 14 della legge 689/81 rispondendo ai diversi e contrastanti orientamenti passati, riassuntivamente enunciati nella nota in appendice[2].

In pratica, la Corte ha certificato che la solidarietà prevista dalla legge non persegue soltanto un principio di garanzia, ma anche una natura pubblicistica di generale deterrenza nei confronti di tutti, persone fisiche od enti che hanno cooperato con il trasgressore rendendo possibile la contestata violazione.

Quanto detto, fermo restando, come la stessa sentenza precisa è che gli effetti del danno economico ricadranno sempre ed in via definitiva sull’autore del fatto verso il quale la stessa società potrà rivalersi.

In pratica, se è vero che la persona giuridica è sempre responsabile a pagare – sia pure in solido – ancora di più necessita la messa a regime di un “Modello organizzativo” d’impresa in grado di scongiurare o eliminare entro certi limiti la condotta antigiuridica del personale dipendente, oltre che quello apicale di cui al D.lgs 231/2001 proprio riguardante la “Responsabilità amministrativa d’impresa”.

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[1] 6° comma dell’art.14 della legge 689/81

 

[2] L’estinzione della sanzione in capo al trasgressore determina i suoi effetti anche sull’intermediario bancario o finanziario, quale soggetto obbligato solidale al pagamento della multa comminata nei confronti di un proprio dipendente. È la Corte di cassazione, seconda sezione civile, a chiedere che venga definitivamente confermato il principio di cui sopra con l’ordinanza del 12 dicembre scorso. Il provvedimento giudiziario con il quale la Corte è stata chiamata a decidere sul ricorso presentato nei confronti del ministero dell’economia e delle finanze chiede che la questione venga rimessa alla decisione delle sezioni unite. Nel merito la Corte di cassazione ha preso in esame il ricorso presentato da una società nei confronti di un’ordinanza di ingiunzione emanata dal ministero dell’economia e delle finanze che la condannava al pagamento quale obbligata in solido ai sensi dell’art. 6 della legge 689/81 di una sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo di cui all’articolo 1 del decreto legge 143/1991 (convertito con legge 197/1991) ovvero la normativa antiriciclaggio in vigore al tempo della commissione dell’illecito contestato. La sanzione relativa alla normativa antiriciclaggio risulta comminata alla società per l’effettuazione da parte del legale rappresentante della medesima di transazioni finanziarie in contanti presso un intermediario sprovvisto delle previste abilitazioni al ricevimento e/o trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore per valore complessivo superiore agli allora venti milioni di lire. Diversi sono i motivi del ricorso ma quello più rilevante risulta essere riferibile alla possibile estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione ai sensi della legge 689/81 nei confronti dell’autore della violazione anche all’obbligato in solido. La conclusione dell’ordinanza in ordine alla questione della natura della responsabilità dell’obbligato solidale ex art. 6 legge 689/81 evidenzia un contrasto giurisprudenziale relativo a diversi aspetti, in particolare visto che tale responsabilità è generalmente definita nella giurisprudenza di legittimità in termini di sussidiarietà o accessorietà, dipendenza, e la funzione di tale responsabilità, è stata ricondotta in alcuni casi alla figura dell’obbligazione solidale nell’interesse esclusivo di uno solo degli obbligati solidali (art. 1298 c.c.), cioè dell’autore della violazione ma in altri precedenti è stata ritenuta funzionale alla garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione e in altri precedenti ancora è stata ritenuta funzionale all’esigenza di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare il trasgressore e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente. Inoltre la Corte evidenzia l’opportunità di un chiarimento sulla consistenza dei presupposti sistematici della differenziazione degli effetti, riguardo all’obbligato solidale, dell’estinzione dell’obbligazione, a seconda che tale estinzione derivi dalla morte del trasgressore o dalla mancanza o intempestività della contestazione nei confronti del trasgressore e un chiarimento anche sulla effettiva sovrapponibilità della ipotesi di mancata identificazione del trasgressore e della ipotesi in cui il trasgressore sia stato identificato e l’amministrazione abbia omesso, volontariamente o meno, di contestargli tempestivamente l’illecito; ciò anche alla luce della diversa decorrenza del termine per la contestazione nei confronti della società e nei confronti del rappresentante o dipendente della stessa che ha commesso l’illecito, allorquando l’identificazione di costui intervenga dopo l’identificazione della società. F/to Fabrizio Vedana