Economia

Antiriciclaggio: “aumentano le ombre e si moltiplicano i dubbi”

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Sei un “soggetto obbligato” ed hai dei sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo?

In passato, con la vecchia disciplina contenuta nel 4° comma dell’art.41 del decreto 231/07 per situazioni di questo genere, si diceva, con una certa ragionevolezza: “Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto o motivi ragionevoli per sospettare”.

Adesso, la nuova novella è più categorica e, almeno per quelli più pessimisti, sembra scritta apposta per aumentare ansia e incertezza  sul da farsi, quasi come se di confusione non ce ne fosse abbastanza.

Oggi, si dice:

“1° Comma art.35: I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare …..” (Articolo completo in calce nota 1)

Questo è l’esordio dell’articolo 35 del Decreto legislativo n.90/2017 entrato in vigore lo scorso 4 luglio, per ratificare la IV Direttiva Europea concepita per la lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo[1].

Un autorevole e qualificato intervento da parte di un esperto sul Sole 24 Ore di oggi tuona: “Con il decreto 90/2017 l’obbligo di comunicazione all’UIF stabilisce la nuova cronologia PRIMA SI SEGNALA, POI SI FA L’OPERAZIONE”.

Nello stesso articolo, l’editorialista aggiunge un “timore”: <<Per evitare accuse di omissione gli operatori potrebbero essere inclini a moltiplicare le segnalazioni>>.

Il panico sembra aumentare!

Trattandosi di una tempesta in un bicchier d’acqua, cercherò, per quella che è la mia esperienza e per quanto possibile, di mettere ordine per fornire un contributo di pensiero e facilitare l’operatività degli Intermediari finanziari o Professionisti chiamati dall’Istituzione a fornire la c.d. “collaborazione attiva”.

SOS – Nuova procedura

Se analizziamo con attenzione la formula dell’Obbligo di segnalazione, rispettivamente contenuta nella vecchia e nella nuova versione si comprende che, in buona sostanza e salvo una diversa formulazione, nulla è cambiato.

Infatti, precedentemente si diceva:

Vecchia formula: Procedere senza ritardo alla SOS quando si viene a conoscenza di elementi di sospetto o si hanno motivi ragionevoli per sospettare;

Nuova formula: Procedi immediatamente alla SOS se già hai degli elementi di sospetto basati su motivi ragionevoli.

In ambo i casi quindi, devi aver già maturato, com’è chiaramente scritto “… motivi ragionevoli per sospettare …”.

Nella ordinaria operatività degli Intermediari finanziari o dei professionisti nei rapporti con la clientela, né in passato e men che mai adesso, il “sospetto di riciclaggio”, salvo casi eccezionali dei quali parlerò in altro articolo,  non nasce immediatamente al primo contatto o alla esecuzione della prima operazione.

Insomma, che l’operazione richiesta nasconda un intento, una destinazione od obiettivo diverso dalle apparenze o da ciò che si dichiara, giammai si capisce subito ma soltanto al termine di un percorso fatto da una serie di operazioni poste in essere ed attraverso verifiche mirate successive.

Se così è, come sembra a mio avviso essere, faccio onestamente fatica a comprendere i timori espressi e le preoccupazioni manifestate dall’autorevole intervento del Sole di oggi.

Ma tant’è!

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[1]  Capo  III  (Obblighi  di  segnalazione)  Art.  35  (Obbligo   di segnalazione delle operazioni sospette). – 1. I  soggetti  obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla  UIF,  una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o  hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano  in  corso  o  che  siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente  dalla  loro entità, provengano da attività criminosa. Il  sospetto  e’  desunto dalle caratteristiche,  dall’entità, dalla natura  delle  operazioni, dal  loro  collegamento  o  frazionamento  o  da qualsivoglia  altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate,  tenuto conto anche della capacità economica  e  dell’attività  svolta  dal soggetto cui e’ riferita, in base agli elementi  acquisiti  ai  sensi del presente  decreto.  Il  ricorso  frequente  o  ingiustificato  ad operazioni in contante, anche se  non  eccedenti  la  soglia  di  cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo  o  il  versamento  in contante di importi non  coerenti  con  il  profilo  di  rischio  del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con  le  modalità di cui  all’articolo  6,  comma  4,  lettera  e),  emana  e  aggiorna periodicamente  indicatori  di  anomalia,  al   fine   di   agevolare l’individuazione delle operazioni sospette.

2. In presenza degli elementi di sospetto di  cui  al  comma  1,  i soggetti obbligati non compiono l’operazione fino al momento  in  cui non hanno provveduto ad  effettuare  la  segnalazione  di  operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui  l’operazione  debba  essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge  di  ricevere  l’atto ovvero nei casi in cui l’esecuzione dell’operazione non possa  essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei  casi  in cui il differimento dell’operazione possa ostacolare le indagini.  In dette ipotesi, i soggetti obbligati,  dopo  aver  ricevuto  l’atto  o eseguito l’operazione, ne informano immediatamente la UIF.