Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione sospetta, secondo i canoni dell’articolo 35 del D.lgs n.90/2017 laddove si dice che, i “soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare …..”.
In pratica, con il procedere immediatamente di nuova formulazione, è stata sostituita la vecchia formula del Procedere senza ritardo alla SOS quando si viene a conoscenza di elementi di sospetto o si hanno motivi ragionevoli per sospettare – ex art.41 del D.lgs 231/07 (vecchia formula).
In ambo i casi, bisogna aver maturato motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Poiché il “riciclatore di denaro sporco” non circola con una fascia sul braccio o una scritta in fronte, si comprenderà bene che, ordinariamente, la consapevolezza del rischio di riciclaggio nella operatività della clientela viene desunta e percepita al termine di un percorso, ovvero di una serie di
operazioni che, valutate congiuntamente, fanno ritenere sospetto il contesto complessivo e quindi l’esigenza di inoltrare la Segnalazione di operazione sospetta da parte del soggetto obbligato nel quadro della “collaborazione attiva”.
In buona sostanza, a far data dal 4 luglio u.s., con la nuova disciplina, se ci sono dei sospetti immediati, bisogna procedere immediatamente e senza indugio all’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta.
Pertanto, come soggetti obbligati, allo stato dobbiamo chiederci:
“è immaginabile pensare ad un casistica potenziale di operazioni richieste dalla clientela che ci danno subito, all’istante, sia pure attraverso una valutazione ragionevole, il metro di un rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo?”
Quali sono questi casi?
Casistica di rischio ad alert immediato
Senza alcuna pretesa di esaustività, per le dodici fattispecie esaminate, ho ricordato una breve casistica maturata sulla base della mia esperienza diretta – prima come Ufficiale della Guardia di finanza e poi come Responsabile aziendale antiriciclaggio di un Gruppo bancario.
Per eventuali manifestazioni d’interesse, resto a disposizione per fornire ulteriori elementi di riscontro e chiarimento.