Premessa
Ancora oggi, ad oltre venti anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. “Collaborazione attiva”, è convinzione diffusa che il cliente possa adoperare le risorse finanziarie sempre e comunque, salvo un provvedimento di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria.
Il punto 4.3 del Decalogo della banca d’Italia, a proposito della “sospensione delle operazioni”, testualmente recita:
“”Massima tempestività nella segnalazione è assicurata ove l’operazione preveda il rilascio al cliente di contante o di valore assimilabili, per significativo ammontare, soprattutto se la medesima è effettuata da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione ovvero da soggetti agli stessi collegati.””
Più volte mi sono occupato della “Sospensione dell’operazione”[1].
Significato pratico
In presenza di taluni Alert, il soggetto obbligato, a cominciare dalla banca, deve attivarsi con ogni mezzo (anche telefonico) per informare l’UIF (Unità d’Informazione Finanziaria) circa l’inoltro tempestivo di una Segnalazione di operazione sospetta.
Quali sono questi Alert?
Immaginiamo che un grosso imprenditore – cliente primario dell’Istituto di credito – viene tratto in arresto e tutta la stampa, locale e nazionale ne parla. La magistratura avvia l’indagine ma non conosce quali sono le banche che intrattengono rapporti con l’inquisito.
Nell’immediatezza della notizia di cronaca, si presenta in banca la moglie, ovvero i figli dell’arrestato – cointestatari dei rapporti di conto – e decidono di prelevare in contanti il 90% del saldo dei rapporti in essere.
In questi casi, bisogna prendere tempo, avvertendo il cliente di ripassare dopo qualche giorno, onde consentire alla filiale di approvvigionarsi della provvista necessaria.
Uscito il cliente, l’operatore di sportello, ovvero il Direttore di filiale deve contattare immediatamente il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio informandolo della richiesta. Quest’ultimo, sarà tenuto ad attivarsi immediatamente con l’Unità d’Informazione Finanziaria la quale, emetterà un Provvedimento di sospensione dell’operazione, valido per cinque giorni lavorativi, che sarà notificato al cliente.
Sequestro preventivo
La stessa UIF, a sua volta, informerà tempestivamente il competente Ufficio della Procura della Repubblica competente per territorio che, nelle successive 24/48 ore, emetterà un Decreto di sequestro preventivo del saldo dei rapporti in essere.
Ecco, questa è la collaborazione attiva!
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[1] ANTIRICICLAGGIO: Una storia napoletana, SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Arresto avvenuto & provvista scomparsa, ANTIRICICLAGGIO: Sospensione dell’operazione (video) – 2° parte, ANTIRICICLAGGIO: Sospensione dell’operazione (Ultima parte video), SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca), SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Attivazione del soggetto obbligato alla “Collaborazione attiva”, SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Significato e modalità esecutive
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