Antiriciclaggio: stop all’operazione, segnalazione immediata
Se prima, in presenza di sospetti ragionevoli di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta andava assolto “senza ritardo”, oggi l’obbligo si fa più stringente e va assolto subito, immediatamente, ovvero prima di dare corso all’operazione richiesta.
I nuovi tempi per un obbligo che esiste da circa trent’anni per il mondo bancario e finanziario, sono stati introdotti dal 1° comma dell’art.35 del D.lgs n.90/2017, in vigore dal 4 luglio scorso che testualmente recita:
“I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentante operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.”
In buona sostanza, a far data dal 4 luglio u.s., con la nuova disciplina, se ci sono dei sospetti immediati, bisogna procedere immediatamente e senza indugio all’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta.
Per poter adempiere correttamente al precetto normativo bisogna capire quali sono le situazioni di rischio che concretamente possiamo trovarci a gestire.
In quali casi bisogna dire “stop” all’operazione e fare una segnalazione immediata?
In un precedente articolo ho commentato dettagliatamente dodici fattispecie operative[1] – ovviamente suscettibili di aggiungerne qualche altra – che vado sinteticamente a riepilogare:
- Acquisto Certificati di deposito o altri strumenti finanziari per cassa
Pensiamo all’imprenditore ovvero al titolare di un’attività economica che, dopo aver sostenuto un costo strumentale nell’ambito dell’impresa (disposizione di bonifico, richiesta assegno circolare a beneficio di un fornitore etc.), “utilizza” lo stesso importo – decurtato del 10/15% – per acquistare CD o altri strumenti finanziari per cassa.
Molto probabilmente, trattandosi di “falsa fatturazione”, gli sono stati restituiti brevi manu, in contanti i soldi che lui stesso aveva ufficialmente versato al fornitore;
- Restituzione anticipazione socio
Pensiamo all’amministratore di una importante società di capitali che decide il trasferimento di 500 mila euro dal conto aziendale (di cui è amministratore) al conto personale, adducendo la consueta motivazione della “restituzione anticipazione socio”. Al netto di una Delibera del C.di A. che consiglio sempre di acquisire e da inserire nella “busta di cassa” a futura memoria, può anche capitare che lo stesso amministratore, a seguire, dopo aver “appoggiato” la provvista sul conto personale decida di prelevare con Mod. 52 – per cassa – esattamente l’importo oggetto del trasferimento ovvero 500 mila euro.
Trattasi di una operazione ad elevatissimo rischio di “riciclaggio”, stando a dimostrare, ragionevolmente che, la somma in questione verrà “restituita” al vero finanziatore dell’azienda, socio occulto che non vuole lasciare nessuna traccia.
In altri termini, la società è stata originariamente finanziata da soldi di dubbia provenienza!
- Bonifico per cassa, verso “Paese a rischio”
Disporre un bonifico per cassa – allo sportello – anche di importo considerevole – immaginiamo superiore a centomila euro – ad opera di un imprenditore senza alcuna plausibile giustificazione che ne dimostri la strumentalità – pensiamo ad una fattura passiva;
- Sospensione operazione (Indagine magistratura, notizie di stampa accreditata, fonte attendibile etc.)
- Socio di capitali e/o Titolare effettivo
- Contante reale ingente – operazione straordinaria (Change over, Scudo fiscale, Voluntary etc.)
- Indagini dell’Autorità giudiziaria (confidenza fornita dallo stesso cliente)
- Accensione di rapporto in funzione di una sola operazione (Truffa alla compagnia di assicurazione, Credito fiscale inesistente etc.)
- Phishing – Conto corrente casalinga disoccupata
- Fatturazioni infragruppo – Prelievo di contante
- False auto fatturazioni – Settore pesca e agricoltura
- Costi estranei all’oggetto sociale
Senza alcuna pretesa di esaustività, ho ricordato una breve casistica maturata sulla base della mia esperienza diretta – prima come Ufficiale della Guardia di finanza e poi come Responsabile aziendale antiriciclaggio di un Gruppo bancario.
Per eventuali manifestazioni d’interesse, resto a disposizione per fornire ulteriori elementi di riscontro e chiarimento.
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[1] https://www.giovannifalcone.it/antiriciclaggio-sos-prima-di-compiere-loperazione-quando-come-e-perche/