Si allungano i tempi per presentare la domanda di pensione anticipata secondo le regole previste per l’ Ape Sociale. La nuova scadenza è ora stata fissata al 1 giugno 2020 (in precedenza era il 31 marzo).
È quanto ha stabilito l’Inps, recependo le disposizioni contenute nel decreto Cura Italia che recita che “a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 la sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail”.
Che cosa è l’Ape sociale
Si tratta di un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.
Regolato dal DPCM 88/2017 e dalla Circolare Inps 100/2017, lo strumento, inizialmente previsto sino al 31.12.2018, è stato successivamente prorogato sino al 31.12.2020 confermando le platee dei lavoratori beneficiari già ampliate a partire dal 1° gennaio 2018.
L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.
Quanto spetta
L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L’importo dell’indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.
Requisiti
Per ottenere l’indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:
- almeno 63 anni di età;
- almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.
L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.
L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8mila euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui.
Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall’APE sociale, l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la Sede INPS procede al relativo recupero.