Arbitro bancario finanziario, strumento utile ma dalle potenzialità inespresse
di Antonio Montanaro, avvocato dello Studio Legale Associato Martinez & Novebaci
L’Arbitro Bancario Finanziario, lo strumento estratto dall’ampio ventaglio delle soluzioni ADR (Alternative Dispute Resolution) cui la Corte Costituzionale ha negato i requisiti propri della giurisdizione perché pur essendo stato pensato come un arbitro in realtà le decisioni non hanno l’efficacia giuridica del lodo, non sono impugnabili e non vi è neppure l’obbligo giuridico di dare a queste esecuzione.
Ad oggi questo strumento è davvero un utile modello di prevenzione del giudizio o rappresenta piuttosto il porto cui approdano soprattutto le questioni di poco conto?
L’ABF nasce nel 2009 concepito come strumento di tutela connotato dal carattere decisorio: decide le controversie non secondo equità bensì applicando le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia, e sebbene le pronunce dell’Arbitro non siano vincolanti è prevista una sanzione cd. di genere reputazionale a danno dell’intermediario che, in caso di non osservanza della decisione, vedrà pubblicato il proprio ‘inadempimento’ sul portale dell’ABF e su due quotidiani nazionali. Per questa ragione, sebbene non siano vincolanti, le decisioni finora adottate sono state rispettate dagli intermediari nella maggior parte dei casi ed il successivo ricorso alla giustizia ha interessato un numero trascurabile di vicende.
L’Arbitro quindi presenta delle qualità: la qualità delle decisioni rese dai Collegi composti da esperti nel campo bancario e finanziario e la identificazione degli orientamenti grazie all’opera del Collegio di Coordinamento che ha lo scopo di uniformare le interpretazioni; tuttavia chi ha indagato il fenomeno ha registrato un evidente gap nel valore medio delle domande presentate presso un organo di giustizia ordinaria (molto più alto) rispetto a quelle presentate all’ABF che, a leggere i numeri raccolti da chi ha studiato il fenomeno, intercetta solo o soprattutto questioni di poco valore.
Si può affermare che il Collegio di Coordinamento dell’ABF dovrebbe svolgere un’azione simile a quella delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la nomofilachia, e quindi garantire l’osservanza della legge, l’interpretazione uniforme e l’unità del diritto, attività però che per l’Ordinamento Giudiziario è riservata ai soli ‘ermellini’.
Ne promana che se l’ABF applica la legge la cui interpretazione spetta all’Autorità Giudiziaria, vuol dire che ABF si sta comportando come una vera e propria giurisprudenza in ragione dei richiami ai propri precedenti, rilevano gli osservatori.
Cercando di tirare le somme dalle brevi considerazioni che precedono si può provare a concludere che nonostante alcune incertezze nel posizionamento dello strumento nel panorama delle tutele, ABF rappresenta anche oggi uno strumento interessante per le caratteristiche che ne connotano il procedimento e prezioso per la specializzazione del Collegio e la qualità delle relative pronunce, tuttavia sarebbe utile garantire nuova linfa al modello di risoluzione delle dispute cercando il modo di convogliare davanti all’Arbitro Bancario Finanziario anche le vicende dal valore importante che, altrimenti, continueranno a trovare approdo naturale e quasi esclusivo davanti all’autorità giudiziaria.