Economia

Assegno unico per i figli, stop alle domande di rinnovo dal 2023

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Novità per le famiglie che ricevono l’assegno unico e universale per i figli a carico. Mentre il governo è al lavoro per un aumento generalizzato degli importi erogati, l’Inps semplifica la procedura di domanda. Ma andiamo per ordine.

Cos’è l’assegno unico e universale

Come ricorda l’Inps, l’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L’assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.

Dal 2023 stop alle domande di rinnovo

L’Istituto nazionale di previdenza sociale precisa che dal 1° marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’Inps, senza l’onere di presentare una nuova domanda.

Potranno, invece, presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell’assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una istanza che non è stata accolta o non è più attiva.

Una misura di semplificazione per l’utenza, dice l’Inps, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal Pnrr, che punta a valorizzare le banche dati dell’istituto per rendere alla cittadinanza un servizio innovativo: i dati dell’istanza, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto, che procederà a liquidare la prestazione in continuità.

L’istituto precisa che eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di assegno unico trasmessa a Inps prima del 28 febbraio 2023 dovranno essere comunicate dai richiedenti, integrando tempestivamente la domanda già trasmessa. Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • la variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • le modifiche delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Come inviare la domanda

Le domande possono essere inviate tramite le consuete modalità:

  • portale web dell’Istituto, previo accreditamento con SPID, CIE, CNS;
  • contact center integrato;
  • servizi offerti dagli istituti di patronato;
  • app mobile Inps.

Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno del 2023 – l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Per la quantificazione dell’assegno permane, per tutti i beneficiari, l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023. In assenza di una nuova DSU, correttamente attestata, l’importo dell’assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Isee e assegno unico universale

L’Inps infine ricorda che l’Isee in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023. In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.