Grandi novità in arrivo dal 2023 per l’assegno unico e universale per i figli, il sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
In linea generale, l’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di Isee valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
Assegno unico per i figli: aumentano importi
Ora la legge di bilancio ha apportato significative modifiche agli importi spettanti alle famiglie beneficiarie di Assegno Unico e Universale con figli di età inferiore a un anno e per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, con la presenza di almeno un figlio in età compresa tra uno e tre anni. In particolare, per il 2023 è sancito:
- l’aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che sale a 150 euro mensili a nucleo;
- l’incremento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni per i quali l’importo spettante per ogni figlio aumenta del 50%, per livelli di Isee fino a 40 mila euro;
- il rialzo del 50% dell’assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce Isee di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.
La manovra interviene anche in favore dei nuclei con figli disabili, disponendo la corresponsione a regime degli aumenti che erano stati riconosciuti nel corso del 2022. Gli aumenti spettanti, rivalutati a norma di legge, saranno conseguentemente erogati a partire dalla mensilità di febbraio 2023, fatto salvo il diritto ad eventuali conguagli spettanti a decorrere da gennaio 2023. Vincenzo Caridi, direttore generale dell’Inps, ha dichiarato:
“L’Inps è già pronta a riconoscere le maggiorazioni e la rivalutazione degli assegni. Gli importi definitivi saranno comunicati con una successiva circolare dell’Inps, anche per tenere conto della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita, rivalutazione che sarà resa nota con decreto ministeriale entro la metà di gennaio”.
Assegno unico: stop alle domande di rinnovo
L’Istituto nazionale di previdenza sociale precisa che dal 1° marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’Inps, senza l’onere di presentare una nuova domanda. Potranno, invece, presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell’assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una istanza che non è stata accolta o non è più attiva.
Una misura di semplificazione per l’utenza, dice l’Inps, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal Pnrr, che punta a valorizzare le banche dati dell’istituto per rendere alla cittadinanza un servizio innovativo: i dati dell’istanza, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto, che procederà a liquidare la prestazione in continuità.
L’istituto precisa che eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di assegno unico trasmessa a Inps prima del 28 febbraio 2023 dovranno essere comunicate dai richiedenti, integrando tempestivamente la domanda già trasmessa. Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo:
- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- la variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- le modifiche delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.