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Ballottaggio con l’Italicum: come funzionava (le ragioni della bocciatura)

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Il ballottaggio, forse l’elemento più distintivo di quella che doveva diventare la legge elettorale dell’unica assemblea del parlamento, la Camera, è stato rimosso dalla sentenza della Corte Costituzionale il 25 gennaio. Fortemente voluto dal governo Renzi per garantire alla lista vincente una stabile maggioranza di governo, il ballottaggio avrebbe assegnato un premio alla Camera di 340 seggi, pari al 54% del totale. In seguito alla vittoria del ‘No’ al referendum costituzionale dello scorso dicembre è tramontata, almeno per ora, la prospettiva di una sola camera direttamente eletta.

Italicum, il ballottaggio perduto

La Corte Costituzionale pur lasciando intatto il premio di maggioranza per la lista (partito) in grado di raggiungere il 40% dei voti, ha accolto “le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio”, “dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono”. Le motivazioni della sentenza, come sempre, verranno diffuse in un secondo momento: individuare puntualmente gli articoli della Carta “violati” dall’Italicum è dunque un esercizio ancora scivoloso. E’ possibile, però, chiarire come funzionava l’assegnazione del premio e confrontare quello dell’Italicum con gli altri ballottaggi già previsti dall’ordinamento giuridico italiano.

Il secondo turno dell’Italicum

Il premio di maggioranza, mantenuto dalla Consulta, non è una novità nelle leggi elettorali con le quali si forma il parlamento. Già il Porcellum prevedeva per la Camera un premio di maggioranza per la prima formazione politica, assegnato su base nazionale, in modo da assegnare ad essa la quota mancante di seggi fino al raggiungimento dei 340 (il 54% del totale). Esisteva, però, una differenza cruciale con la legge del governo Renzi: mentre il Porcellum assegnava tale premio alla lista o alla coalizione di liste vincente, l’Italicum invece l’avrebbe dato a una lista “singola” (un partito). Ed è qui che entra in gioco il ballottaggio, perché sarebbe stato proprio attraverso un secondo giro di votazione che le due liste più votate al primo turno si sarebbero giocate il premio di 340 seggi. Va ricordato, inoltre, che nel Porcellum le coalizioni erano incentivate, visto che le soglie di sbarramento minime per accedere all’assegnazione dei seggi scendevano dal 4% al 2% nel caso dei partiti inclusi in un’alleanza. La compresenza di più anime all’interno della coalizione che accedeva al premio di maggioranza garantiva sicuramente un maggiore dibattito interno fra le forze politiche del Paese, ma poteva allo stesso tempo minare la solidità della maggioranza e la stabilità di governo. Per questo, la legge Italicum rimuoveva tale rischio assegnando, dopo il ballottaggio, il premio a una lista “pura”, senza necessità di alleanze con altri partiti.

Doppio turno, oltre l’Italicum

Il mandato elettorale che si sarebbe conseguito attraverso il secondo turno, tuttavia, non è stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale, che l’ha respinto. In questi mesi, del resto, si è molto parlato dell’effetto distorsivo che avrebbe potuto provocare l’Italicum. Infatti, un singolo partito avrebbe controllato, dopo il ballottaggio, la maggioranza della Camera quale che fosse il suo consenso dopo il primo turno di votazione. Oltre a questo effetto potenzialmente distorsivo fra composizione dell’assemblea e composizione dell’elettorato, si può aggiungere che il ballottaggio, in Italia come in Francia, è previsto solo per l’elezione diretta di una carica. Il secondo turno, infatti, è previsto nelle leggi elettorali delle Regioni, per l’elezione del presidente e nei comuni con oltre 15mila abitanti, per l’elezione del sindaco. In entrambi i casi è in gioco un’elezione diretta chiaramente indicata sulla scheda e prevista dalla legge. Non è così, invece, per le elezioni politiche: anche se da tempo si parla di “candidati premier”, la Costituzione prevede espressamente che il presidente del Consiglio sia nominato dal Presidente della Repubblica che lo sceglie sulla base delle sue chance di incassare la fiducia delle camere (che il Capo dello Stato apprende tramite le consultazioni con le varie forze politiche). Lo “spareggio” fra due partiti sarebbe stata stata una novità per l’Italia e, come detto, è assai diverso dal doppio turno francese che investe direttamente il Presidente della Repubblica.