Il desiderio di aiutare gli altri è stato e rimane uno dei principali obiettivi connaturati alla natura umana che, sovente, pur senza verificarne la effettiva destinazione, elargisce risorse finanziarie per nobili ed altruistiche finalità.
Apprendere dai mezzi di informazione di intere popolazioni che scappano da Paesi in guerra, di bambini che muoiono di fame, anche attraverso la visione di immagini raccapriccianti diffuse dai media, costituisce sicuramente un passaggio fondamentale per suscitare quel naturale senso di collettiva e generosa solidarietà. Nella generalità dei casi si tratta di aiuti economici raccolti e veicolati attraverso specifiche Organizzazioni di beneficenza, costituite da persone che si dedicano in modo volontario ad aiutare gli altri che, comunemente, si qualificano come O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Circa l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, assenza dello scopo di lucro e attività diretta a fini altruistici con la contestuale iscrizione all’Anagrafe nazionale unica delle ONLUS (ex artt. 10 e 11 del D.lgs 460/97 e relativo DM 19.01.1988), viene sottoposto all’attenta valutazione ed esame dei requisiti da parte dell’Amministrazione finanziaria che ne fanno l’elemento caratterizzante.
Se fare beneficenza è dovere di tutti, comprendere la finalità e l’impiego di tali risorse rappresenta invece il dovere dell’Istituzione nel suo complesso, a cominciare dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.) che, alle originarie 40 Raccomandazioni della fine degli anni ’80 in materia di lotta al Riciclaggio di denaro sporco, ha aggiunto, nella riunione plenaria straordinaria tenutasi a Washington dal 29 al 30 ottobre 2001, ulteriori otto punti speciali, mirati alla migliore azione di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Ciò, soprattutto in conseguenza dei noti episodi terroristici che hanno caratterizzato l’inizio del nuovo millennio del settembre 2001, dove l’intero pianeta ha potuto conoscere, in diretta ed in tempo reale, la violenza distruttrice del fenomeno con l’attacco alle Torri gemelle di New York. Il terrorismo che ormai stiamo imparando a conoscere (nel tentativo di dimenticare quello di casa nostra.. altrettanto nefasto), è quello di area islamica.
In epoca più recente, la Terza Direttiva comunitaria , relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, ha ulteriormente ribadito la necessità di porre in essere ogni sforzo per debellare o almeno contenere il fenomeno anche attraverso il controllo attento del sistema finanziario.
Ho introdotto il mio ragionamento partendo dalla beneficenza e dall’altruismo connaturato alla nostra stessa esistenza, per finire al fenomeno terroristico, la cui esecuzione e ramificazione nella Comunità internazionale è spesso collegato al movimento di capitali. Questa è la ragione, ritengo, per la quale si è pensato di combattere il terrorismo internazionale utilizzando lo stesso dispositivo di contrasto di carattere normativo adottato per la lotta al Riciclaggio di denaro sporco.
E’ tuttavia innegabile la differenza sostanziale esistente fra i due fenomeni criminosi, dove nel riciclaggio vengono consapevolmente utilizzate risorse finanziarie di provenienza delittuosa da parte di soggetti estranei al reato presupposto e che la nostra legislazione penale punisce con ergastolo, reclusione e multa (dalla evasione fiscale al traffico di stupefacenti, dalla tratta di esseri umani alla prostituzione, dal sequestro di persona alla estorsione, dalla truffa ai danni dello Stato alle false fatturazioni etc.), con la finalità di farne dimenticare ovvero occultarne l’origine.
Nel terrorismo internazionale invece, la situazione è decisamente diversa ove si considera che l’origine della provvista finanziaria è generalmente lecita, come nel caso del raccogliere fondi per finalità filantropiche.
In altri termini, mentre nel riciclaggio è illecita l’origine (ipotesi delittuosa, ex art. 648 bis del c.p.), nel terrorismo è illecita la destinazione (attività di terrorismo internazionale, ex art. 270 bis del c.p.).
Una ulteriore e significativa differenza è rappresentata dalla entità delle risorse finanziarie rispettivamente movimentate per porre in essere le due condotte, sia pure aventi una drammaticità equivalente. Nel riciclaggio di denaro sporco, il contrasto da parte del sistema finanziario appare decisamente più semplice, laddove si conosce in modo approfondito la tipologia della clientela, onde misurarne lo spessore imprenditoriale nonché i modi di gestione dei rispettivi rapporti economici, potendosi evidenziare indici di anomalia (rapporti con Paesi a rischio, entità delle movimentazioni non coerenti per ammontare e tipologia con l’attività economica svolta, indisponibilità a fornire delucidazioni, elevata o impropria movimentazione di contante etc.).
Nel terrorismo internazionale, invece, abbiamo visto, anche sulla scorta dei gravi attentati eseguiti in territorio europeo (ferrovie di Madrid con 200 morti e 1.400 feriti nell’11 marzo 2004 e metropolitana londinese con 56 persone uccise in data 7 luglio 2005 fino a quelli perpetrati in territorio francese e belga dell’ultimo biennio) che l’impegno finanziario è stato relativamente modesto.
Ora, trattandosi di un fenomeno di natura politica e religiosa, estremistica e radicale, ove un kamikaze, da solo, può attentare e sconvolgere la vita a migliaia di persone pur senza l’apporto o la diretta disponibilità di particolari risorse economiche, ben si comprende la difficoltà di un efficace contrasto attraverso i circuiti finanziari.
Ho appreso dalla stampa di documenti di identificazione (carte d’identità) rilasciate da Amministrazioni locali nazionali (Roma e Milano), rinvenute nel contesto di attentati eseguiti da kamikaze in territorio irakeno.
La circostanza dimostra che anche persone senza mezzi finanziari, in transito nel nostro Paese e vocate al martirio, possono rappresentare un pericolo ai fini del terrorismo internazionale.
Volendo immaginare, una griglia di attenzione per un Intermediario (abilitato e non, professionista legale, contabile, Operatore economico non finanziario etc.), idonea a fronteggiare fenomeni di terrorismo internazionale, penserei a:
- Istituire una anagrafe negativa (ove registro i soggetti indiziati di appartenenza ad organizzazioni terroristiche internazionali sulla scorta degli elenchi diffusi dagli organi di Vigilanza centrali);
- Seguire con sistematicità eventuali provvedimenti in materia di “Embargo” disposti dalla Comunità europea(www.uif.it);
- Valutare con particolare attenzione la moralità ed origine dei soggetti deputati alla gestione di Associazioni di volontariato (Onlus e simili), soprattutto orientate alla verifica dell’Attestato di presentazione della “Richiesta di iscrizione” all’Anagrafe unica nazionale, rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente;
- In presenza di richieste di apertura di rapporti provenienti da persone originarie da Paesi appartenenti all’area islamica, soprattutto per persone con una età compresa fra i 20 e 35 anni, permanenza in Italia da almeno due anni;
- Referenze lavorative del datore di lavoro ovvero certificato del casellario giudiziale che attesti l’assenza di pregiudizi.
Anche se potrebbero rivelarsi delle cautele insufficienti, si tratterebbe di un primo passo per circoscrivere al massimo i rischi connessi ad un coinvolgimento anche inconsapevole in fenomeni di terrorismo internazionale.
Della serie “Quando le cautele non sono mai troppe!”
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