Nel corso del 2017, il bitcoin è entrato prepotentemente nell’immaginario collettivo e nel portafoglio di molti. E ciò, in particolare, grazie all’esponenziale crescita del suo prezzo avvenuta negli ultimi due trimestri dello scorso anno, registrando a dicembre un valore pari a circa il 1400% del prezzo di sette mesi prima (1).
A fronte di tale dirompente successo economico, non vi è stato un analogo percorso culturale, nonostante nel 2017 “bitcoin” sia risultato il secondo termine più ricercato sul motore di ricerca Google, secondo quanto riportato da Google Trends (2).
Infatti la comprensione del fenomeno bitcoin e di tutte le altre criptovalute (ce ne sono più di mille in circolazione oggi) richiede competenze di diritto, di economia e di informatica, non sempre familiari.
Abbiamo quindi contattato l’avv. Silvio Rizzini Bisinelli, coordinatore del Crypto Currency Team dello Studio Roedl & Partner per cercare di avere una opinione tecnica sul fenomeno.
Dunque, è possibile dare una definizione comprensibile delle criptovalute e del bitcoin?
La principale difficoltà nell’affrontare il fenomeno bitcoin con le categorie tradizionali della conoscenza è che una definizione sostanziale della criptovaluta rinvia ad un concetto informatico che non è caratterizzante; il bitcoin infatti è un file mp4 (cioè una sequenza di numeri espressi nel codice binario 0-1 dell’informatica), come lo possono essere indifferentemente un qualsiasi documento, una foto, una canzone o un film.
In quanto file, le criptovalute possono essere salvate sul proprio computer, su un supporto fisico esterno (simile ad un SSD o chiavetta USB) o su uno spazio di cloud online; e data la loro natura, possono essere trasferite come ogni altro file contenuto nel nostro terminale; e possono essere “perse” e/o distrutte nel caso in cui il supporto dove il file è salvato venga rotto e/o perso o reso inaccessibile dalla perdita della password che ne garantiva l’accesso.
Quindi usare una definizione sostanziale del bitcoin (è un file!) sarebbe come dire che il Colosseo è un mucchio di mattoni e pietre. Ontologicamente esatto, ma poco utile alla sua comprensione.
Ma allora come definirle?
Si può provare allora con una definizione teleologica, quella di moneta virtuale, ma per comprendere lo scopo per cui fu creato il bitcoin, è necessario ripercorrere brevemente come è nato.
Quando fu inventato il concetto di valuta virtuale?
Il punto di partenza della valuta virtuale può farsi risalire al 1998, anno in cui Wei Dai pubblica “B-money, an anonymous, distributed electronic cash system” (3); Wei Dai è un ingegnere informatico membro della cd. Cypherpunks electronic mailing list, un gruppo online di promotori dell’uso della criptografia come sistema per la tutela della privacy e della sicurezza (4).
Nel suo scritto, Wei Dai teorizzò il concetto di valuta virtuale digitale decentrata (5) da implementare attraverso un algoritmo nel quale “utenti anonimi e non tracciabili […] collaborano tra di loro […] attraverso un mezzo di scambio ed un sistema di esecuzione di contratti” (6) all’interno del quale il coinvolgimento dei governi sarebbe “ costantemente vietato e costantemente inutile” (7).
Se pure il concetto proposto da Wei Dai non sia mai stato effettivamente implementato, questa idea fu ripresa circa dieci anni dopo da Satoshi Nakamoto, l’enigmatico creatore del bitcoin.
Enigmatico? In che senso Satoshi Nakamoto è stato definito enigmatico?
Nessuno sa chi veramente sia, o sia stato, Satoshi Nakatomoto; né se sia veramente esistito o il nome sia esponenziale di un gruppo di persone che hanno inteso rimanere anonime.
E’ stato attribuito a lui un white paper del 2008, intitolato “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” (8), dove – richiamando i concetti già presenti nell’idea di Wei Dai – definisce il bitcoin come “A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, ovvero un sistema di pagamento elettronico fra pari (peer-to-peer), simile a quello utilizzato per lo scambio di dati tramite piattaforme dove tutti gli utenti, posti in una posizione non gerarchica, condividono volontariamente tra di loro files.
Nel documento di Nakamoto, il termine Bitcoin (con l’iniziale maiuscola) viene utilizzato per indicare la tecnologia e la rete su cui è implementato il bitcoin (iniziale minuscola), cioè la valuta virtuale in sè.
Cosa contiene il documento? Qual è l’idea fondamentale?
L’idea di Nakamoto è imperniata sulla volontà di dare vita ad un sistema di pagamenti svincolato dall’esistenza di un intermediario istituzionale facente capo all’apparato pubblico e statale, un cd. Trusted Third Party. Questo implica che tale sistema doveva essere in grado di elaborare tali transazioni direttamente fra le parti interessate, senza alcun intermediario che funga da operatore qualificato e certificatore della sicurezza, dell’univocità e della non reversibilità della transazione stessa.
Il bisogno identificato da Nakamoto e che il bitcoin – ma, con esso, le criptovalute in genere – mira a soddisfare è dunque la necessità di un sistema di pagamenti non più fondato sulla fiducia riposta nell’intermediario istituzionale, quanto sulla prova crittografica: in breve, un mezzo di scambio sostitutivo della moneta avente corso legale: una nuova forma di moneta.
Ed ecco maturata una possibile definizione teleologica del bitcoin (e di tutte le criptovalute): una nuova forma di moneta intesa quale mezzo di scambio sostitutivo della moneta avente corso legale.
Quindi si tratta di una nuova moneta.
In realtà resta da verificare se, al di là del desiderio del suo creatore, questo mezzo di scambio sostitutivo della moneta avente corso legale può essere considerato a sua volta una moneta, nella sua accezione tradizionale. La teoria economica ci ha insegnato che la moneta è il mezzo generale di pagamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’estinzione dei debiti.
In generale, la moneta assolve a tre funzioni:
- mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore. In quanto mezzo di scambio, la moneta viene utilizzata per gli acquisti di beni e servizi.
- Essa rappresenta inoltre un’unità di conto, ovvero consente di misurare il valore di scambio e di mercato di beni e servizi nonché di misurare il valore di tutte le transazioni economiche.
- Infine, in quanto riserva di valore, la moneta consente il trasferimento di risorse (cioè di potere d’acquisto) dal presente al futuro.
La funzione “centrale” della moneta è quella di strumento di pagamento, visto che le altre funzioni sono o conseguenza di essa o condizione favorevole per il suo svolgimento.
Scrive il premio Nobel Samuelson: “la moneta, in quanto moneta e non in quanto merce, è voluta non per il suo valore intrinseco, ma per le cose che consente di acquistare”. In pratica, nessuno accetterebbe una quantità di moneta in qualsiasi sua forma (banconota, moneta elettronica ecc.) in cambio di un bene, se quella quantità di moneta non ci consentisse di acquistare altri beni.
Al momento, l’uso della moneta come mezzo di compravendita e di estinzione delle obbligazioni è garantito da una convenzione intrinseca o accordo fiduciario collettivo, regolato e riconosciuto dalla legge; la moneta trova fondamento di se stessa in un sistema giuridico statuale.
E dunque, le valute virtuali, e così il bitcoin, assolvono veramente le funzioni tipiche della moneta sopra descritte?
Con riferimento alla funzione di mezzo di pagamento, bitcoin e valute virtuali vi adempiono pienamente; tuttavia differiscono dalle monete tradizionali da un lato per il fatto che il loro uso come mezzo di scambio dipende esclusivamente dalla volontà degli attori del mercato, che non sono legalmente vincolati ad accettarle e dall’altro per il fatto che le transazioni risultano essere più veloci e meno costose (9). Inoltre, essendo le transazioni in valute virtuali irreversibili, esse non possono in alcun modo essere contestate.
Con riferimento alla funzione di unità di conto, esistono determinate piattaforme che forniscono i prezzi delle valute virtuali in tempo reale e permettono ai venditori di fissare i prezzi ed ai consumatori di valutare le opzioni di spesa. Occorre rilevare tuttavia che i prezzi delle valute virtuali (espressi in diverse valute virtuali o in monete tradizionali) hanno una volatilità molto elevata, il che rende molto poco utile per gli operatori del mercato utilizzarle oggi come unità di conto.
Infine, con riferimento alla funzione di riserva di valore, appare evidente che ad oggi tale funzione non potrebbe essere esperita dalle valute virtuali, data l’alta volatilità del prezzo di cambio delle valute virtuali di cui si è accennato sopra, che va a minare l’elemento essenziale per lo svolgimento di tale funzione: la stabilità che garantisce che il valore accumulato oggi nella moneta possa essere tramutato in potere di acquisto un domani.
E per quanto attiene alle autorità europee e al legislatore italiano? Non c’è ancora stato un intervento normativo che aiuti a categorizzare il fenomeno?
Secondo l’opinione rilasciata dalla Banca Centrale Europea nel febbraio 2015, le monete virtuali, essendo prive di un apparato normativo che ne stabilisca la funzione di mezzo finalizzato all’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, pur essendo – in talune circostanze – utilizzate come alternativa alla moneta, non potrebbero essere considerate come moneta (10).
Di certo, nel sistema giuridico italiano, bitcoin e criptovalute non adempiono alla funzione solutoria delle obbligazioni secondo quanto previsto dalla norma contenuta nell’articolo 1277 c.c. (11), non essendo assimilabili alla “moneta avente corso legale” che può ricomprende sia la moneta materiale (ovvero banconote e monete metalliche), sia moneta bancaria (12) (come gli assegni) sia moneta elettronica (13) (quale strumento di circolazione monetaria), ricadenti sotto il controllo diretto o indiretto dello Stato (14).
Ma allora, queste criptovalute a che servono? Su cosa si basa la loro accettazione come mezzo di scambio?
Se l’emissione della criptovaluta non avviene da parte dello Stato ed il valore non è né stabilito né regolato da una Autorità centrale, bensì rimesso alle parti che la utilizzano nelle loro transazioni, va indagato su cosa si basa la fiducia nell’univocità della transazione e nella sua irreversibilità.
Ebbene, l’impossibilità di spendere due volte la stessa quantità di moneta (il c.d. Double-Spending) è garantita dall’utilizzo di server temporanei e distribuiti (peer-to-peer) che generano – attraverso la computazione – la prova dell’ordine cronologico delle transazioni effettuate con la moneta stessa e rende tale prova disponibile a tutti le potenziali controparti che accettano in pagamento quella moneta.
Non credo di avere compreso. Lei sta parlando con una terminologia informatica. Corretto? È assolutamente necessario. La tecnologia utilizzata per realizzare tale effetto è informatica: si tratta della cosiddetta blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) che può essere descritto come un registro di transazioni, le quali devono necessariamente essere ricomprese in questo registro per essere validate.
Al fine di evitare la necessità di un organo o soggetto terzo validante le singole transazioni, tale registro non è salvato su un solo supporto fisico, come potrebbe essere un singolo server, ma su ogni dispositivo connesso al sistema stesso: si tratta dei c.d. nodi (nodes) cioè tutti i server che volontariamente aderiscono al sistema computazionale delle transazioni relative ad una singola criptovaluta.
E ciascuna transazione non può essere copiata o modificata perché il sistema del blockchain fa uso della crittografia. Si tratta della c.d. crittografia asimmetrica, alla base della quale per ciascuna transazione ad ogni utente vengono assegnate due “chiavi”: una privata, equivalente a una password da tenere nascosta, e una pubblica, che viene condivisa dai due utenti parte della transazione.
E come funziona la tecnologia blockchain?
Il sistema implica che il ricevente fornisca la chiave pubblica al trasferente; per trasferire i bitcoin il trasferente aggiungerà alla chiave pubblica la propria chiave privata; in tal modo genererà per il trasferente lo spossessamento dei bitcoin; successivamente, il ricevente, unendo alla chiave pubblica la propria chiave privata, otterrà il possesso (la disponibilità) dei fondi trasferiti.
I computer specializzati (c.d. “miner”) che registrano la transazione iscrivono in modo permanente e irreversibile la chiave pubblica e una parte della chiave privata del trasferente all’interno di uno dei blocchi della blockchain, presente su tutti i server funzionanti in quel momento storico.
Il risultato è che una transazione in bitcoin avviene con un livello di sicurezza e a una rapidità impensabile rispetto ad un sistema tradizionale che utilizzi la moneta elettronica; basti pensare che il tempo di transazione del bitcoin (che al giorno d’oggi non neppure risulta essere la più efficiente rispetto ad altre valute virtuali) va dai 10 ai 60 minuti e la sua operatività è continua, senza interruzioni, sette giorni su sette, ventiquattr’ore su ventiquattro (15).
E quindi a vostro avviso come va classificato il fenomeno?
In conclusione i bitcoin e le criptovalute sono un nuovo mezzo di pagamento: nate dall’intuizione di un soggetto (Wei Dai) che intendeva realizzare un efficace mezzo di scambio alternativo alla moneta tradizionale, che prescindesse dalla necessità di una autorità terza validante, e si può confermare che ad oggi abbiano realizzato pienamente tale funzione, su base volontaria.
Una moneta o una quasi moneta?
Una “quasi moneta” che attraverso la rete internet garantisce scambi efficaci, rapidi ed economici tra operatori di tutto il globo che aderiscono alla relativa filosofia, senza la necessità di costruire un rapporto di affidamento sulla controparte e senza una autorità pubblica che faccia da soggetto terzo garante della validità della transazione.
E quindi da dove origina l’incredibile incremento del prezzo cui abbiamo assistito nel 2017?
A seguito della diffusione globale dell’utilizzo del bitcoin e della criptovaluta in genere come mezzo di pagamento si è innescato un eccesso di domanda rispetto alla quantità di bitcoin tempo per tempo in circolazione; con l’effetto di scatenare la speculazione sul valore del bitcoin in relazione alle altre valute tradizionali. Di qui la attuale crisi del bitcoin sotto il profilo delle altre due funzioni tradizionali della moneta (unità di conto e mezzo di accumulo di valore).
L’eccesso di domanda non è un pericolo?
Gli effetti negativi sono visibili a tutti: crescita esponenziale del valore di cambio del bitcoin e terrificante volatilità. Ma sono effetti negativi rimediabili; sotto il primo profilo, ad esempio, la Borsa di Chicago ha già emesso nel 2017 i primi strumenti finanziari (future) allo scopo di limitare il rischio di compravendita a termine di bitcoin; e per limitare la volatilità, molti dei soggetti che gestiscono criptovalute garantiscono le transazioni in bitcoin usando come unità di conto le valute tradizionali.
Lo stesso aumento delle transazioni informatiche e il correlato consumo di energia elettrica necessario per perfezionarle si può dire eccessivamente demonizzato: nuovi algoritmi aiuteranno i bitcoin ad essere scambiati con un utilizzo sempre inferiore di energia e, di fatto, le più recenti criptovalute si stanno fortemente orientando ad essere sempre meno energivore.
E le Autorità come si stanno muovendo?
I legislatori dei vari Paesi del mondo hanno avviato una stagione di discussione sulle possibili prospettive e problematiche relative alle valute virtuali, focalizzando i primi interventi in particolare sui presupposti per l’imposizione fiscale, sulle normative antiriciclaggio e sulla regolamentazione delle piattaforme (exchange) in funzione della tutela dei risparmiatori contro i possibili rischi finanziari connessi.
Ma è ancora molto oltre l’orizzonte un tentativo organico di regolamentare il fenomeno, anche in virtù della sua portata globale e dalla sua originaria indipendenza da qualsiasi autorità statale o sovranazionale.
Forse il modo giusto per affrontare il bitcoin è la sua comprensione profonda e la diffusione della conoscenza. Per questo assieme ai colleghi Angelo Fabris, Dauna Moratti e Barbara Bordin abbiamo fondato il Crypto Currency Team e, attraverso la rete globale di Roedl & Partner, monitoriamo le evoluzioni tecnologiche e normative del fenomeno nei Paesi del mondo in cui è più diffuso.
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Note a margine:
(1) https://www.statista.com/statistics/326707/bitcoin-price-index/ (ultimo accesso: 26 gennaio 2018);
(2) https://trends.google.com/trends/yis/2017/GLOBAL/ (ultimo accesso: 26 gennaio 2018);
(3) Wei Dai, b-money, an anonymous, distributed electronic cash system, 1998, disponibile al http://www.weidai.com/bmoney.txt (ultimo accesso: 26 gennaio 2018)
(4) http://www.cypherpunks.to/ (ultimo accesso: 26 gennaio 2018);
(5) Id., 2 (ultimo accesso: 26 gennaio 2018);
(6) Id.,13 (ultimo accesso: 26 gennaio 2018);
(7) Id., 1 (ultimo accesso: 26 gennaio 2018);
(8) Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2009, available at http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf. (ultimo accesso: 26 gennaio 2018);
(9) Non essendoci un sistema centrale da remunerare, i costi di transazione devono coprire solo i costi del sistema di mining, e, non essendoci supporto fisico, non necessitano di costi di stoccaggio, autenticazione, trasporto e sicurezza.
(10) Virtual currency can be defined as a digital representation of value, not issued by a central bank, credit institution or e-money institution, which, in some circumstances, can be used as an alternative to money.
(11) Art. 1277, c.c., comma I, ”I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”.
(12) Cass. civ. Sez. Unite, 04/06/2010, n. 13658 ha stabilito l’efficacia liberatoria per il debitore del pagamento tramite assegno non solo circolare ma anche bancario, costituendo anche tale ultimo titolo «un normale mezzo di pagamento»
(13) Art. 1.2, lett. h-ter), TUB «moneta elettronica»: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente. Non costituisce moneta elettronica:
- 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- 2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall’articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (1);
(14) Non è sempre stato così, prima dell’introduzione delle Direttive PSD, alcuni studiosi sostenevano che l’obbligo di accettazione di moneta legale al fine di adempiere ad un’obbligazione pecuniaria derivasse esclusivamente dalla moneta fisica (si veda SCIARRONE ALIMBRANDI “L’interposizione della banca nell’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria”, Milano. 1977, e L. Farenga “La moneta bancaria”, Torino, 1977, citati da GIULIANO LEMME e SALA PELLUSO, “Criptomoneta e distacco della moneta legale: il caso bitcoin”, Rivista di diritto bancario, n. 11/2016.
(15) European Bank Authority, Opinion on Virtual Currencies, 2014.