C’è tempo fino al 6 ottobre 2021 per chiedere il bonus affitti, il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il decreto ristori, per i locatori che hanno optato per la rinegoziazione in diminuzione dei canoni relativi all’anno 2021 in considerazione della pandemia da coronavirus.
Bonus affitti: cos’è il contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto o bonus affitti consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro ai locatori degli immobili ad uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.
Il bonus affitti è riconosciuto ai contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore. Il bonus affitti è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione, e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.
I beneficiari
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai contribuenti che sono “locatori” nei contratti di locazione ad uso abitativo aventi i requisiti previsti, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni relativi all’anno 2021. Nel caso di più locatori per il medesimo contratto, ciascun locatore dovrà presentare l’istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell’immobile.
Il bonus affitti spetta sia ai locatori persone fisiche non titolari di partita IVA, sia ai locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita IVA.
In sostanza il contributo massimo spettante di 1.200 euro, introdotto dal decreto legge “Ristori” (Dl n. 137/2020), spetta in presenza di tutte le condizioni di seguito descritte:
- la locazione deve avere una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e deve risultare in essere alla predetta data; quindi, se il contratto ha una decorrenza, “data inizio” dal 30 ottobre 2020 in poi, in caso di rinegoziazione, non può essere richiesto il contributo
- l’immobile deve essere adibito a uso abitativo (tipologia di contratto L1, L2 o L3) e situato in un comune ad alta tensione abitativa e, inoltre, deve costituire l’abitazione principale del conduttore
- il contratto di locazione deve essere oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone per parte o tutto l’anno 2021
- la rinegoziazione con riduzione del canone va comunicata all’Agenzia delle entrate tramite il modello Rli entro il 31 dicembre 2021
- la rinegoziazione deve avere una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (giorno di entrata in vigore della norma).
Come fare domanda
I contribuenti che intendono beneficiare del contributo possono richiederlo con apposita istanza, da presentare via web all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 6 luglio 2021 e non oltre il giorno 6 ottobre 2021.
Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica, attraverso un’apposita procedura web messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, al percorso “Servizi per – Comunicare”. Nell’istanza troviamo:
- un frontespizio dedicato ai dati del richiedente e ai dati generali dell’istanza
- un quadro A dedicato ai dati relativi ai contratti di locazione aventi i requisiti previsti e alle relative rinegoziazioni del canone.
Il quadro A in particolare si compone di tre parti, da compilare per ciascun contratto di locazione:
- parte I dedicata ai dati del contratto di locazione
- parte II dedicata ai dati delle rinegoziazioni già comunicate all’Agenzia alla data di presentazione dell’istanza e contiene le date di inizio e fine rinegoziazione e l’importo del canone annuo rinegoziato;
- parte III dedicata ai dati della rinegoziazione programmata e contiene le date di inizio e fine rinegoziazione, l’importo del canone annuo rinegoziato e la casella di impegno alla rinegoziazione entro la data del 31 dicembre 2021.
Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.
Bonus partite IVA in scadenza
Rimanendo in tema, c’è tempo fino al 31 ottobre 2021 per presentare la domanda per il bonus partite IVA, ovvero l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), prevista dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), rivolta agli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.
La misura di sostegno, disciplinata dalla circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94, prevede l’erogazione di una indennità mensile trai i 250 euro e gli 800 euro, a seconda dei requisiti posseduti dal richiedente.
L’indennità ISCRO può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021-2023 ed è erogata, per sei mensilità, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. La scadenza per presentare la domanda per tutti e tre gli anni è sempre fissata al 31 ottobre di ciascun anno. È pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda.