Ultima chiamata per i ritardatari in possesso dei requisiti per le detrazioni edilizie per la comunicazione della cessione del credito. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022 fornisce le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis consentita in caso di non tempestiva comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto della detrazione diretta dei bonus edilizi. Nel dettaglio, in presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della comunicazione anche successivamente ai termini stabiliti avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.
Quali sono queste condizioni? Nella pratica, se la violazione non è stata ancora constatata e non è iniziata alcuna attività di accertamento, il contribuente, che possiede i requisiti fissati dalle norme di riferimento, può trasmettere la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione. Così dovrà utilizzare il modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”. Nel modello, tra l’altro, va indicato anche:
- il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
- nella sezione “Contribuente”: nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, vanno segnalati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione
- nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” trova posto il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, va riportato il codice fiscale di uno di essi
- nella sezione “Erario ed altro” vanno indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, il codice tributo 8114
- nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.
Sconto in fattura o cessione del credito: termine in scadenza
Ci sono ancora pochi giorni per l’opzione sconto in fattura o cessione del credito. Entro il prossimo 15 ottobre difatti, i beneficiari dei crediti d’imposta per le ristrutturazioni edilizie dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito delle Entrate insieme alle istruzioni.
Nella comunicazione andrà indicato l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto. L’adempimento riguarda le spese sostenute nel 2021 o per le rate residue delle spese del 2020. L’invio può essere eseguito direttamente dal beneficiario o da un intermediario incaricato. L’adempimento telematico deve essere eseguito da:
- soggetti Ires;
- titolari di partita Iva beneficiari delle detrazioni edilizie per lavori di ristrutturazione, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e le strutture di ricarica dei veicoli elettrici, incluso il Superbonus del 110%, che intendono optare per il contributo sotto forma di sconto o per la cessione del credito.
I beneficiari dovranno indicare nell’apposito modello l’importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante). La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata:
- dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità
- in caso di interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli che necessitano del visto di conformità, esclusivamente dal soggetto che rilascia tale visto.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici invece è inviata:
- dall’amministratore di condominio se non è richiesto il visto di conformità;
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus che richiedono il citato visto. Nei casi di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condòmino, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.
La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi effettuati sugli immobili sia per quelli eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia. La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Dopo l’autenticazione basta seguire il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionare “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”. La comunicazione può anche essere compilata utilizzando il software disponibile sul sito dell’Agenzia e poi inviata attraverso i servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline).