Iniziati i lavori per la legge di bilancio 2022 e con essi comincia a delinearsi anche le consuete proroghe dei bonus fiscali casa attualmente in vigore per il recupero del patrimonio edilizio, ma con qualche sorpresa.
Ecco quanto emerge dal Documento programmatico di Bilancio per il 2022 approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. La conferma delle misure arriverà solo con il testo del ddl di Bilancio per il 2022, che dovrebbe approdare sul tavolo del CdM la prossima settimana.
Bonus fiscali casa: quali verranno prorogati nel 2022
Certa la proroga innanzitutto del Supebonus 110% al 31 dicembre 2023, come avevano chiesto tutte le forze politiche. Da più parti si era levato un accorato appello al governo affinchè prorogasse la misura introdotta dal Decreto rilancio in piena pandemia al fine di rivitalizzare l’economia facendo leva sul settore immobiliare. Da lì le nostre città sono piene oggi di cantieri in corso. Tuttavia quella al 2023 non sarà una proroga per tutti ma limitata ai condomini e agli Istituti autonomi case popolari. Escluse dal rinnovo le villette e le altre tipologie di immobili, ossia gli edifici unifamiliari e quelli composti da due a quattro unità immobiliari indipendenti e distintamente accatastate, che potranno godere della maxi detrazione al 110% soltanto fino al 2022. Come aveva precisato lo stesso ministro dell’economia Daniele Franco in audizione:
Il Superbonus 110% e gli altri bonus edilizi sono molto importanti per far ripartire il settore delle costruzioni, quindi nella legge di bilancio stiamo valutando in che modo possano e debbano essere prorogati”, ma “dobbiamo ricordare che sono uno strumento molto costoso”, “non sostenibile alla lunga.
Il superbonus 110%, è bene ricordarlo, spetta nel caso vengano eseguiti tali interventi (cd. “trainanti”) di:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
- interventi antisismici.
Proroga al 2022 anche per gli altri bonus edilizi, in primis la detrazione fiscale al 50% per lavori di ristrutturazione. Scongiurata l’ipotesi di abbassare l’aliquota di detrazione al 36%, anche il prossimo anno si potrà fruire dell’agevolazione più alta nel caso di lavori di ristrutturazione e recupero del proprio immobile. Rimangono ferme tutte le regole connesse, come il limite massimo di spesa da rispettare di 96mila euro per unità immobiliare e l’obbligo di pagare le spese con strumenti tracciabili, ossia il bonifico bancario o postale detto parlante.
Quasi certamente ci sarà anche la proroga dell’altra bonus connesso alla ristrutturazione, ossia il bonus mobili, la detrazione fiscale anch’essa al 50% per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto dei lavori di recupero.
Lo scorso anno, a proposito del bonus mobili, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è stato alzato da 10mila a 16mila euro e si dovrà chiarire se tale limite verrà confermato o meno il prossimo anno.
Nel novero dei bonus edilizi che troveranno una slittamento dei termini al 31 dicembre 2022 anche l’ecobonus, l’attuale detrazione Irpef al 50 o 65%, a seconda dei lavori, ere cambiare la caldaia, gli infissi e la pavimentazione finalizzati al risparmio energetico. Anche in tal caso rimarranno in vigore tutte le regole oggi previste tra cui l’obbligo di pagare le spese con bonifico.
Addio al bonus facciate
A saltare invece sarà la proroga del bonus facciate, l’agevolazione fiscale consistente in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Il bonus facciate ha riscosso un certo successo ma a quanto pare non ci sarà una proroga.