Sono state definite le regole per usufruire del bonus Imu, destinato alle imprese del settore del turismo. Un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, stabilisce infatti i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione introdotta dal Dl n. 21/2022 e approva il modello di autodichiarazione da trasmettere alle Entrate dal 28 settembre di quest’anno al 28 febbraio 2023.
Bonus Imu: cos’è e chi può averlo
Trattasi di un nuovo bonus previsto per le imprese del settore del turismo e consistente in un credito d’imposta per l’Imu versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica.
Nel dettaglio, il credito di imposta è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’Imu, dell’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva. Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150 mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs. n. 159/2011) e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo. I destinatari del credito di imposta per il turismo sono:
- le imprese turistico-ricettive;
- gli agriturismi;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici.
Per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate. Inoltre, i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.
Come ottenere il bonus
Per fruire del bonus occorrerà comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite i suoi canali telematici, un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.
L’autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello reperibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e inviato sempre mediante i suoi canali telematici, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.
Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni. Entro 10 giorni dall’invio, invece, l’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento – o il mancato riconoscimento – del credito d’imposta, ad esempio nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022. Una volta ricevuto l’ok, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite il modello F24.