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Bonus partite IVA fino a 800 euro al mese: i requisiti per accedere all’ISCRO

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C’è tempo fino al 31 ottobre 2021 per presentare la domanda per il bonus partite IVA, ovvero l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), prevista dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), rivolta agli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

La misura di sostegno, disciplinata dalla circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94, prevede l’erogazione di una indennità mensile trai i 250 euro e gli 800 euro, a seconda dei requisiti posseduti dal richiedente.

Bonus partite Iva: decorrenza e durata 

L’indennità ISCRO può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021-2023 ed è erogata, per sei mensilità, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. La scadenza per presentare la domanda per tutti e tre gli anni è sempre fissata al 31 ottobre di ciascun anno.

Quanto spetta

È pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda.

Un esempio per capire meglio: a fronte dell’ultimo reddito annuo certificato pari a 6.000 euro, lo stesso verrà diviso per due (6.000 euro / 2 = 3.000 euro) e successivamente moltiplicato per il 25% (3.000 euro x 25% = 750 euro), determinando così l’importo mensile della prestazione ISCRO pari a 750 euro.

L’indennità non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non può superare l’importo mensile di 800 euro.

Qualora la misura della prestazion risulti di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari rispettivamente a 250 euro mensili e a 800 euro mensili. Tali importi sono rivalutati ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

L’erogazione dell’indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari, a percorsi di aggiornamento professionale.

Requisiti

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda;
  • non essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza. Tale requisito deve permanere durante l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda. A titolo di esempio, se la domanda di indennità ISCRO è presentata nel 2021, il reddito da lavoro autonomo da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2020 (anno precedente alla presentazione della domanda), che deve essere inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2017, 2018 e 2019 (tre anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda);
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente. Tale limite prende in considerazione solo il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma ed esposto nella dichiarazione dei redditi nel quadro RE, RH o LM, nel caso rispettivamente di attività professionale individuale, partecipazione a studi associati o soggetti in regime forfettario. Il suddetto limite non prende in considerazione altre tipologie di reddito quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione a impresa;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Decadenza

Si decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

  • cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità (articolo 1, comma 395, legge 178/2020);
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • titolarità del Reddito di Cittadinanza.