L’arrivo della bella stagione significa non solo gran caldo ma anche il ritorno degli odiati insetti che causano fastidi a grandi e piccini. La soluzione ideale è dotare casa di zanzariere. Ecco che può tornare utile il “bonus zanzariere” di cui si sente parlare. Anche se tecnicamente non si tratta di un bonus, ma rientra nelle detrazioni fiscali per lavori in casa. Andiamo nei dettagli.
Per quali zanzariere può essere richiesta l’agevolazione?
Le zanzariere, se dotate di particolari caratteristiche, sono schermature solari che rientrano negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e come tali godono di una detrazione fiscale del 50% (Ecobonus) o 110% (Superbonus). Le schermature solari sono sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari. Per ottenere la detrazione fiscale al 50% fino al 31 dicembre 2024, la zanzariera deve essere applicata a protezione di una vetrata e rispondere ai seguenti requisiti fondamentali:
- devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
- devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
- devono essere mobili;
- devono essere schermature “tecniche” e possedere livelli di prestazione della classe di schermatura solare energetica pari a gTot ≤ 0,35;
- per le schermature solari sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
I beneficiari del bonus zanzariere
Possono beneficiare della detrazione fiscale al 50%:
- persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i titolari di diritto reale sull’immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- coloro che hanno l’immobile in comodato;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa;
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Possono essere ammesse le spese di fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare, eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, opere provvisionali e accessorie, spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria. Non possono fruire dell’agevolazione gli interventi di sostituzione parziale di componenti del prodotto, quali telo, motori, manovre, ecc.
Adempimento indispensabile per avere il bonus è pagare le spese con bonifico bancario o postale in cui sarà indicato il codice fiscale del singolo o di tutti i beneficiari della detrazione, i riferimenti alla normativa vigente (causale L. 296/06 e L. 190/2014), i riferimenti dell’unità immobiliare (via ecc.), il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
Occorre poi trasmettere all’Enea la “Scheda descrittiva dell’intervento”, esclusivamente compilando l’apposito modello del sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.
Acquisto zanzariere con il Superbonus al 110%
L’installazione di schermatura solare non rientra con intervento singolo tra le tipologie di intervento che danno diritto al cosiddetto Superbonus del 110%. Possono rientrare in questa forma di Superbonus solo se installate in combinazione con uno dei seguenti interventi trainanti:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione.
Si precisa da ultimo che se le schermature solari sono acquistate e installate in combinazione con almeno uno dei sopra descritti interventi, sarà possibile utilizzare il Superbonus purché comportino unitamente agli altri interventi un guadagno di almeno due classi di attestazione delle prestazioni energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta (APE), siano asseverate da un tecnico abilitato che ne certifica congruità ed essere realizzato in condomini o unità immobiliari adibite ad abitazione principale.