Brexit: cosa possono fare e cosa no le banche britanniche in Italia e i loro clienti
Il 31 dicembre 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione europea, alla scadenza del periodo di transizione della Brexit il che ha prodotto una serie di conseguenze su vari settori tra cui quello finanziario.
A tal proposito Banca d’Italia, facendo seguito ad una serie di novità introdotte dal Governo Italiano con il decreto Milleproroghe, ha emanato due comunicazioni in cui si forniscono indicazioni e spiegazioni sul contenuto di queste disposizioni a tutela della clientela degli intermediari britannici operanti in Italia.
Cosa possono fare agli intermediari britannici operanti in Italia
In primo luogo, via Nazionale ricorda che le banche con sede nel Regno Unito operanti in Italia e gli istituti di moneta elettronica con sede nel Regno Unito operanti in Italia tramite succursale – a condizione che abbiano presentato, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge Milleproroghe, istanza per l’autorizzazione come intermediari di paese terzo ma non sia ancora intervenuto il rilascio o il diniego dell’autorizzazione stessa – possono continuare a prestare l’attività o il servizio già esercitato prima del termine del periodo di transizione stesso, fino al rilascio dell’autorizzazione e comunque non oltre sei mesi dal termine del periodo di transizione.
L’operatività è consentita però per le sole attività per le quali sia stata richiesta autorizzazione ed è limitata alla sola gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l’acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Non è permessa alle banche che operano senza succursale, in regime di libera prestazione di servizi, inoltre la prestazione di servizi di investimento nei riguardi della clientela al dettaglio e dei clienti professionali.
Cosa possono fare i clienti degli intermediari britannici operanti in Italia
Gli intermediari britannici – banche, gestori di fondi d’investimento, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica – non possono più operare in Italia in base al principio del mutuo riconoscimento e dal 1° gennaio 2021 – data di entrata in vigore della Brexit – possono prestare servizi bancari e finanziari solo se hanno ottenuto una nuova autorizzazione in Italia in base al regime in vigore da tale data. Senza autorizzazione, la prestazione di servizi da parte di questi intermediari si considera abusiva.
Tuttavia, al fine di evitare discontinuità nella prestazione dei servizi e per ridurre al minimo i disagi per i clienti, le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica e le banche del Regno Unito che hanno presentato un’istanza di autorizzazione non ancora perfezionata alla data del 31 dicembre possano comunque continuare ad operare fino all’ottenimento dell’autorizzazione. Durante questo “periodo di grazia” – dal 1° gennaio 2021 al rilascio dell’autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021 – tali intermediari non potranno stipulare nuovi contratti né modificare quelli esistenti.
In caso di diniego dell’autorizzazione, gli intermediari devono cessare le attività non autorizzate, secondo modalità e tempi che non rechino pregiudizio ai clienti; dovranno porre in essere tutte le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi dalla data del diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti.
Inoltre, Bankitalia sottolinea che tutti gli intermediari del Regno Unito che cessano l’attività in Italia (anche a causa del diniego dell’autorizzazione), devono provvedere alla restituzione ai clienti delle disponibilità liquide, dei beni e degli strumenti finanziari di loro pertinenza, secondo le istruzioni fornite dai clienti stessi ed è essenziale a tal proposito che i clienti forniscano tempestivamente istruzioni agli intermediari (ad esempio, indicando un IBAN per accreditare le somme). In caso di finanziamenti infine, i clienti – se lo ritengono – possono continuare a effettuare i pagamenti secondo le scadenze previste.