La voluntary disclosure è la procedura di collaborazione volontaria prevista per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all’estero. Accendendo alla voluntary disclosure il contribuente può far rientrare i capitali beneficiando di una riduzione delle sanzioni relative alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. Il decreto legge fiscale (D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016) ha disposto la riapertura dei termini di accesso alla voluntary disclosure.
Voluntary disclosure bis: i soggetti beneficiari
Possono avvalersi della voluntuary disclosure bis, in vigore fino al 31 luglio 2017, i contribuenti che non si sono già avvalsi della precedente versione sia direttamente che per interposta persona. Possono accedere alla voluntary disclosure coloro che, direttamente o indirettamente, detengono patrimoni o attività finanziarie all’estero alla data del 30 settembre 2016, che non hanno provveduto a dichiararli in violazione della normativa in materia valutaria. In particolare si tratta di:
- persone fisiche
- società semplici
- enti non commerciali
- trust
- altri soggetti assimilati (art. 5 TUIR), residenti in Italia, responsabili delle menzionate violazioni, degli obblighi di dichiarazione, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, degli investimenti effettuati e delle disponibilità finanziarie detenute all’estero.
Tra i soggetti interessati rientrano anche i beneficiari effettivi degli investimenti per i quali l’obbligo di monitoraggio è stato introdotto dalla legge comunitaria per il 2013. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
Calcolo voluntary disclosure: istruzioni ed esempio
Per quanto riguarda le tasse da pagare, chi aderisce alla procedura di emersione tramite voluntary disclosure bis effettuerà il calcolo delle tasse da pagare da sé, tramite un sistema di autotassazione e verserà le imposte evase e le sanzioni, in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2017 oppure in 3 rate mensili (la prima entro settembre).
Chi però versa meno del dovuto subirà una maggiorazione (10% se la differenza supera tale percentuale e riguarda redditi soggetti a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva; 30% negli altri casi se la differenza supera tale percentuale; 3% se la differenza è inferiore alle due percentuali). Chi invece versa di più avrà rimborso o fruirà della compensazione.
Sui capitali all’estero la base imponibile si applica sui rendimenti: si verserà lo 0,5 per cento sul denaro detenuto su un conto estero per omessa dichiarazione e il 27% annuale di tassazione sul rendimento.
Così per fare un esempio se il contribuente deve pagare un totale 1.000 euro (per redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, imposta sostitutiva, imposta sui redditi e sanzioni incluse,) nel caso non versi in autoliquidazione entro la scadenza prevista l’intera somma dovuta possono verificarsi due ipotesi:
- il 30 settembre 2017 versa un importo pari a 110 Euro significa che deve versare ancora una somma di 890 Euro e a tale differenza si applica la maggiorazione del 10%
- 30 settembre 2017 versa 910 Euro quindi deve versare 90 Euro per differenza su sui si applica un 3% in più di differenza.