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Candidature multiple Italicum: cosa cambia dopo sentenza Consulta

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L’Italia ha ufficialmente in vigore due leggi elettorali, una per la Camera e una per il Senato, rispettivamente l’Italicum e il Porcellum, entrambe frutto di interventi della Corte costituzionale. Proprio la Consulta è recentemente intervenuta in merito all’Italicum del governo Renzi, sulla base del ricorso presentato da cinque diversi tribunali e ha dichiarato in parte incostituzionale tale legge.

In parte perché è abolito il ballottaggio tra le due liste che prendono più voti, mentre è salvo il premio di maggioranza per il partito che raggiunge il 40% al primo turno. Restano anche le pluricandidature ma con una novità.

Italicum: le candidature multiple prima della sentenza della Consulta

Il nuovo Italicum, così come modellato dalla sentenza della Consulta, resta un sistema elettorale proporzionale, dove il numero di seggi verrà assegnato in proporzione al numero di voti ricevuti.

Se la Corte ha bocciato il ballottaggio, ha salvato altri punti della legge elettorale come il premio di maggioranza al 40% e le candidature plurime. La Consulta non ha toccato il sistema delle candidature plurime, quindi ciò significa che un capolista potrà essere inserito nelle liste in più di un collegio elettorale, come già succedeva nel Porcellum, fino a un massimo di 10.

In tal modo i capilista possono presentarsi in vari collegi e poi decidere in quale farsi eleggere, sempre se si ottengono i voti necessari. Per i critici della legge, questa possibilità poteva essere oggetto di censura da parte della Consulta perché ritenuta lesiva del diritto degli elettori di scegliere l’eletto.

Italicum: le candidature multiple dopo la sentenza della Consulta

Con la sentenza del 25 gennaio scorso, la Consulta ha salvato le candidature plurime ma ha previsto una nuova condizione, ossia affidare la scelta finale del candidato eletto in più di con collegio a sorteggio. Cosa significa?

In sostanza la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte dell’Italicum che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione per quale optare. In tal caso quando risulta eletto, interverrà un sorteggio. Come si legge nel comunicato della Corte costituzionale:

“A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità  sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione”.

Resta dunque il capolista bloccato ma non potrà optare per il collegio in caso di plurielezione.