Cassazione: licenziamento legittimo per aver copiato dati aziendali!
Con la sentenza n.25147 del 24 ottobre 2017 è intervenuta la Suprema corte di cassazione per dire una sostanziale ovvietà, contenente una buona dose di buon senso.
In buona sostanza, la vicenda nasce dal ricorso presentato da un dipendente di un’azienda privata in quanto aveva “copiato” una miriade di dati ed informazioni su una pen drive, peraltro pure smarrita e ritrovata successivamente da terzi all’interno dei locali aziendali.
Lo “spione” inconsapevole, giustamente licenziato in tronco, aveva motivato il ricorso dicendo di non averne fatto alcun uso della mole di informazioni. Lo stesso dipendente ha pure aggiunto che i dati e le informazioni “copiate” non erano coperte da alcuna password o protezione particolare.
Il ricorso è stato rigettato dalla Suprema corte ritenendo violato l’art.52 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore aziende chimiche riguardante la grave violazione alla disciplina o alla diligenza del lavoro.
Il giudizio, particolarmente rigoroso, ha ritenuto la condotta del dipendente comunque connotata dalla finalità di sottrarre informazioni a prescindere dall’effettiva divulgazione dei dati, comunque potenziale.
La sentenza, chiarisce anche che è irrilevante ai fini della valutazione complessiva della condotta ritenuta illecita, la circostanza che i dati sottratti siano protetti oppure no da specifiche cautele o accorgimenti tecnici (password).
Il fatto che l’accesso ai dati sia libero, precisa la Corte, non autorizza il dipendente ad appropriarsene per finalità estranee all’esercizio dell’attività lavorativa, né consente di farli uscire così come è effettivamente accaduto dalla sfera di controllo aziendale.
Sarebbe stato interessante conoscere la ragione per la quale il dipendente si è preso la briga di copiare tutti questi dati.
Copiare dati e informazioni è vietato: prevenire è meglio che reprimere!
Prima della Cassazione, lo dice il comune buon senso, quando c’è!