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Codice antimafia: “corrotti e mafiosi”, binomio bocciato

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Codice antimafia: “corrotti & mafiosi”,  binomio bocciato

Anche Raffaele Cantone, il responsabile nazionale anticorruzione e capo dell’ANAC, esprime forti critiche e perplessità alla recente “equiparazione” che si è data al binomio corrotti e mafiosi.

L’aver estesa la possibilità della confisca dei beni, anche per equivalenza e in forma allargata, agli indiziati di reati contro la Pubblica amministrazione, sia pure in assenza di condanna come abitualmente viene fatto, in situazioni analoghe nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, ha fatto gridare allo scandalo.

L’equiparazione, si dice, soprattutto da parte di giuristi deboli di cuore, è una evidente forzatura che non tiene conto di una grande peculiarità: la forza intimidatrice e controllo del territorio.

Codice antimafia: osservazioni preliminari

Da indigeno di questa nostra Italia, bellissimo e grande Paese, culla del diritto, uomo della strada come un “Ciccillo Cacace” qualunque, mi viene da osservare:

  1. In tutte le democrazie occidentali, l’estorsione – in pratica il “pizzo” imposto dalle organizzazioni mafiose sul territorio in danno degli imprenditori titolari di qualsivoglia attività economica – scontano una legislazione molto severa di cui al Codice antimafia, ivi compresa l’applicazione delle “Misure di prevenzione personali & patrimoniali (sequestro dei beni anche senza una condanna definitiva);
  2. Negli altri Paesi, se la stessa condotta la pone in essere un Pubblico ufficiale che, avvalendosi del suo status, pone in essere la più grave delle condotte possibili fra i reati contro la Pubblica amministrazione laddove, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringa qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale – ex articolo 317 cp.

A voler immaginare qualcosa di peggio, potrebbe decidere di dare fuoco all’ufficio in cui opera mettendo a rischio la vita di migliaia di persone.

Mentre da noi questa condotta viene chiamata “Concussione”, in tutte le   altri parti del mondo viene chiamata “Estorsione aggravata”.

A questo punto la domanda sorge spontanea:

per quale motivo consideriamo normale l’applicazione delle “Misure di prevenzione” nel caso della semplice “estorsione” quando il destinatario è il comune cittadino, sia pure indiziato di appartenere ad associazioni mafiose e invece ci scandalizziamo nel caso in cui, in forma molto più grave, la stessa condotta l’assume il “pubblico ufficiale” con la estorsione aggravata?

Raffaele Cantone esprime forti dubbi sul nuovo codice antimafia
Raffaele Cantone esprime forti dubbi sul nuovo codice antimafia (foto di TIZIANA FABI/AFP/Getty Images)

Codice antimafia, mistero tutto italiano

  • 3. Nella ricerca di soggetti dediti ad attività criminali, in quanto appartenenti ad associazioni mafiose, sovente, ci si basa sul tenore di vita condotto magari sproporzionato ai redditi imponibili dichiarati ai fini della tassazione diretta ed indiretta.

Dopo le stragi “Falcone-Borsellino” dell’estate del ’92, è stata introdotta per la prima volta nel  nostro ordinamento giuridico l’inedito concetto della “inversione dell’onere della prova” laddove, deve essere l’indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose, laddove esiste una sproporzione “tenore di vita condotto – redditi dichiarati”, a dimostrare la legittima provenienza delle proprie risorse patrimoniali – ex art.12 quinquies della legge n.356/92.

  • 4.  A questo punto, considerato l’enorme allarme sociale che la corruzione provoca nella nostra comunità, non si comprende la ragione per la quale lo stesso concetto non debba potersi applicare nei confronti di soggetti – spesso apicali – della Pubblica amministrazione che conducono un tenore di vita scandalosamente sproporzionato ai redditi ufficiali dichiarati.

Intanto, una riflessione: siete voi che dovete scandalizzarvi oppure il presunto appartenente all’associazione mafiosa?