Codice antimafia: misure di prevenzione allargate ai reati contro la PA
Oggi, per commentare le recenti novità introdotte in materia di Codice antimafia e quindi di strumenti di contrasto alla criminalità organizzata in senso ampio, voglio esordire riportando un passaggio molto interessante della intervista rilasciata da un presidente emerito della Corte costituzionale ed ex ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick che non nasconde talune perplessità, anche di ordine costituzionale, in ordine alla neonata riforma del Codice.
Riporto in modo integrale soltanto la prima domanda e relativa risposta:
<<Presidente, quali aspetti trova meno convincenti?
Trovo assolutamente ingiustificato il presupposto concettuale dell’equiparazione tra criminalità organizzata e corruzione. La prima ha fondamento in azioni e dinamiche di intimidazione, omertà e violenza; alla corruzione invece si arriva soprattutto attraverso una negoziazione. Si tratta di due elementi molto diversi anche se la distinzione in concreto può essere difficile. Il che non esclude che la criminalità organizzata si avvalga della corruzione e che le tecniche investigative possano coincidere>>.
Reati contro la PA
Il livello di corruzione della Pubblica amministrazione nel nostro Paese ha raggiunto livelli inaccettabili e certamente contribuisce in misura determinante nell’inquinamento dell’economia sana, al pari del riciclaggio, dell’evasione fiscale e della concorrenza sleale.
Il legislatore, come a tutti noto, deve intervenire per colmare lacune normative ma soprattutto per contrastare quei comportamenti che producono un maggiore allarme sociale.
Concussione
Voglio qui ricordare che la “concussione” è il reato più grave e maggiormente sanzionato fra i comportamenti illeciti contro la pubblica amministrazione e corrisponde alla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringa qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale[1] – ex articolo 317 cp[2].
A concussione provata, si rischia grosso: ricordo di un vecchio ufficiale della Guardia di finanza che ho avuto la sfortuna di conoscere personalmente che si è preso 14 anni di carcere in via definitiva nel mentre comandava il Nucleo regionale pt della Guardia di finanza in terra di Bari verso la fine degli anni ’90.
E’ un reato tipico del nostro ordinamento giuridico, anche se è sconosciuta ad altri ordinamenti europei o internazionali dove invece si trova l’estorsione aggravata.
Estorsione
Fuori dalla pubblica amministrazione, la condotta del privato che, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se o ad altri un ingiusto profitto – ex articolo 629 cp[3].
Questo è il reato tipico commesso dall’appartenente alla criminalità organizzata che – avvalendosi dalla forza della intimidazione e dal vincolo associativo di cui all’art.416bis del cp costringono gli operatori economici sul territorio a pagare il c.d. “pizzo”.
Conclusioni
Ho volutamente circoscritto il commento a due fattispecie di reati – ambedue odiosi e gravissimi per la nostra convivenza civile – laddove uno è commesso in danno della Pubblica amministrazione e rientrante nel più ampio alveo dei reati corruttivi contro la pubblica amministrazione (concussione), mentre l’altro (estorsione), è commesso contro la società civile sia pure con metodi e condotte identiche.
Nel primo caso, come abbiamo visto, ci si scandalizza se si decide di introdurre nel nostro ordinamento giuridico la possibilità dell’applicazione delle “Misure di prevenzione” – personali o patrimoniali – a fronte del pubblico ufficiale che si arricchisce e conduce una vita scandalosamente ben oltre il reddito ufficiale dichiarato.
Nel secondo caso invece, cioè quando si tratta di perseguire l’estorsore – facente parte di un’associazione a delinquere di stampo mafioso che peraltro utilizza per come abbiamo visto, gli stessi metodi di persuasione – le stesse misure le riteniamo doverose ed esistenti nella nostra legislazione dal 1965.
Mi farebbe molto piacere che qualcuno mi spieghi la differenza fra queste due condotte!
In caso di riscontro positivo, anche chi scrive – da osservatore e uomo della strada come un Ciccillo CACACE qualunque – mi accoderò alla indignazione manifestata dal presidente emerito!
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[1] Ogni tanto la cronaca ci riporta a vicende riguardanti pubblici ufficiali che estorcono prestazioni sessuali
[2] Concussione: Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
[3] Estorsione: Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.