Novità epocale in Italia: i figli potranno avere il cognome di entrambi i genitori altrimenti solo di uno, ma sempre con l’accordo tra gli stessi. A deciderlo la Corte Costituzionale secondo cui è “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio” la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre.
Cognome dei figli, cosa è successo
Il 14 gennaio 2021 dinanzi alla Corte costituzionale era arrivato il caso di coppia di Bolzano che voleva dare al figlio, nato fuori dal matrimonio, il cognome materno. La Corte ha deciso di sollevare la questione di costituzionalità sulla norma del codice civile che ha vietato di dare il cognome materno ai figli, l’articolo 262 del codice civile. Che recita testualmente:
“Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”.
La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato oggi le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.
La Corte in particolare ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, si legge nel comunicato stampa, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.
Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico. La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.