Quando arriva una cartella esattoriale, spesso la prima domanda che ci si pone è come effettuare la rateizzazione dell’importo che ci viene chiesto dall’Agenzia delle Entrate. La rateizzazione viene concessa dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73, ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate. La rateizzazione della cartella di pagamento difatti può essere richiesta in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere mediante apposita istanza presentata all’Agente della riscossione.
Come richiedere la rateizzazione per debiti fino a 120 mila euro
Se l’importo da rateizzare è inferiore a 120 mila euro, si può chiedere all’Agenzia delle Entrate un piano dilazionatorio di 72 rate. Come? Direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata oppure compilando il modello R1 sul sito dell’Agenzia della Riscossione, inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
La soglia di 120 mila euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione. Per chi ha già un piano di rateizzazione, non decaduto, e la tua condizione economica è peggiorata, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate. Si parla in tal caso di proroga della rateizzazione. La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata dichiarando che, successivamente alla concessione della rateizzazione, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Se il modello Isee non consente di comprovarlo, si dovrà allegare la documentazione che attesti, per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro di un componente del proprio nucleo familiare oppure la nascita di uno o più figli o altro ancora.
A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, la rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.
Come chiedere un piano straordinario
Se non si è nella condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, è possibile ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.
I requisiti per ottenere un piano straordinario sono stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa anche il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.
Innanzitutto, è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Questa situazione si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
Si piò presentare una domanda di rateizzazione, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello R4 – pdf, dichiarando di trovarsi in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità. Sarà necessario allegare la certificazione relativa all’ISEE, comprensiva del quadro N- Indicatore della situazione reddituale, debitamente valorizzato.
Quando decade la rateizzazione
La rateizzazione decade nei seguenti casi:
- inadempienza, ossia mancato pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento
- assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;
- decesso del richiedente;
- società cancellate dal registro delle imprese.
Soffermandoci sulla “decadenza per inadempienza”, questa si verifica quando non si paga un diverso numero di rate, anche non consecutive seguendo tali date:
- per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.
C’è da dire che, per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi alla rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione. Per i piani di rateizzazione richiesti invece dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.