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Come integrare la pensione: guida alla previdenza complementare

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Accantonare regolarmente una parte dei propri risparmi durante la vita lavorativa per ottenere una pensione aggiuntiva rispetto a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria: questa è la previdenza complementare. Sono circa 8,9 milioni gli italiani iscritti alla previdenza complementare. Lo stima la Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione secondo cui alla fine di marzo del 2022 le posizioni in essere presso le forme pensionistiche complementari sono 9,846 milioni, in crescita di 112.000 unità (+1,1 per cento) rispetto alla fine del 2021.

I risultati della previdenza complementare

Nel primo trimestre del 2022 i risultati delle forme complementari hanno risentito delle forti turbolenze che hanno investito i mercati finanziari. Valutando i rendimenti su orizzonti più propri del risparmio previdenziale, nei dieci anni da inizio 2012 a fine 2021, il rendimento medio annuo composto è stato pari al 4,1% per i fondi negoziali, al 4,6% per i fondi aperti, al 5% per i PIP di ramo III e al 2,2% per le gestioni di ramo I; nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR è risultata pari all’1,9% annuo. Aggiungendo ai dieci anni i primi tre mesi del 2022, i rendimenti medi annui restano positivi: 3,7% per i fondi negoziali, 4,1% per i fondi aperti e 4,5% per i PIP di ramo III; restano pari al 2,2% i prodotti di ramo I. La rivalutazione del TFR nello stesso periodo è del 2,1%.

La guida della Covip

La Covip ha recentemente aggiornato la sua guida sulla previdenza complementare. Nel nostro Paese la previdenza complementare è affidata a un sistema di forme pensionistiche dedicate a raccogliere il risparmio previdenziale grazie al quale, al momento del pensionamento, puoi beneficiare di una pensione integrativa. La previdenza complementare si basa sul cosiddetto regime della contribuzione definita; pertanto, la somma che si riuscirà ad accantonare per la pensione, cioè la propria posizione individuale, dipende:

  • dagli importi versati nel tempo alla forma pensionistica complementare;
  • dalla durata del periodo di contribuzione (più anni =più contributi);
  • dai costi sostenuti durante la partecipazione alla forma pensionistica;
  • dai rendimenti (al netto della tassazione) ottenuti con l’investimento sui mercati finanziari di quanto versato.

Le forme pensionistiche previdenziali sono le seguenti:

  • Fondi pensione negoziali: sono forme pensionistiche complementari istituite nell’ambito della contrattazione collettiva (nazionale o aziendale). A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra rappresentanti di datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio.
  • Fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM). I fondi pensione aperti possono raccogliere adesioni su base individuale e collettiva.
  • Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP): sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione. I PIP possono raccogliere adesioni solo su base individuale.
  • Fondi pensione preesistenti: sono forme pensionistiche complementari così chiamate perché già istituite prima del decreto legislativo n. 124 del 1993 che ha introdotto per la prima volta una disciplina organica del settore.

Chi può aderire alla previdenza complementare?

Tutti possono aderire alla previdenza complementare. L’adesione è volontaria. È possibile aderire secondo quanto previsto dagli accordi collettivi di lavoro che trovano applicazione per il tuo settore, per la tua azienda o per il tuo territorio (adesione collettiva). Tali accordi individuano il fondo pensione di riferimento (negoziale, aperto o preesistente) al quale aderire e la misura minima della contribuzione.

Se sei un lavoratore dipendente e versi il tuo contributo puoi beneficiare anche del contributo del tuo datore di lavoro. In caso di prima occupazione, se sei un lavoratore dipendente del settore privato, entro sei mesi dall’assunzione, devi decidere se destinare il tuo trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare (adesione esplicita) o lasciarlo in azienda. Se non esprimi alcuna scelta vieni iscritto alla forma pensionistica collettiva individuata dal tuo contratto nazionale di lavoro o dall’accordo aziendale (cosiddetta adesione tacita).

L’adesione a un fondo pensione negoziale o a un fondo pensione preesistente può avvenire nella tua sede di lavoro, in quella del fondo pensione o nella sede dei sindacati che hanno sottoscritto l’accordo o dei patronati e CAF incaricati dal fondo. L’adesione a un fondo pensione aperto o a un PIP può avvenire nelle sedi delle società che li hanno istituiti oppure attraverso i soggetti incaricati dalle stesse società. L’adesione collettiva a un fondo pensione aperto può essere effettuata anche nella tua sede di lavoro o nella sede dei sindacati che hanno sottoscritto l’accordo o dei patronati e CAF a ciò eventualmente incaricati dalla società. L’adesione può essere consentita anche via web.