Commercio “oro & preziosi” – regole antiriciclaggio
Per effetto della introduzione del D.lgs 92/2017 in vigore dal 5 luglio u.s., anche i “compro oro” e le “gioiellerie” entrano a pieno titolo nell’alveo della collaborazione attiva e degli adempimenti antiriciclaggio.
Intanto, i soggetti citati sono tenuti da subito all’iscrizione in apposito Registro dei compro oro e Operatori commerciali di preziosi, ivi compresa la permuta di prodotti preziosi usati.
Tale iscrizione è obbligatoria per l’esercizio delle attività citate ed è tenuto e gestito dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM).
La mancata iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui sopra, è pesantemente punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2.000 a € 10.000.
Le novità contenute nel D.Lgs. n. 92/2017 sono davvero tante, ma spiccano quelle che prevedono:
- l’iscrizione di coloro che possiedono già la licenza di P.S. nel registro degli operatori compro oro tenuto dall’OAM, su cui il MEF entro il 5 ottobre 2017 deve fornire le modalità operative da seguire;
- di farsi rilasciare dal cliente l’informazione di chi sia il titolare effettivo ovvero colui che mette a disposizione la somma necessaria per l’acquisto;
- di identificare l’eventuale esecutore dell’operazione effettuata in nome e per conto del cliente;
- l’invio di segnalazione di operazione sospetta ove dovuta, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007 , ora aggiornata dal D.lgs n.90/2017 (antiriciclaggio e antiterrorismo);
- un limite alle transazioni in contanti di € 499,99 – 2° comma art.4;
- la tenuta di un c/c bancario o postale dedicato esclusivamente alle transazioni finanziarie inerenti le operazioni di compro oro;
- la tenuta di una scheda informativa per ogni operazione, nella quale indicare:
Gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispongono una scheda, numerata progressivamente e recante:
- l’indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, nonché, nelle ipotesi di cui all’articolo 4, comma 2, degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
- la sintetica descrizione delle caratteristiche dell’oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualità’;
- l’indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell’operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera b), alla sua qualità e al suo stato;
- due fotografie in formato digitale dell’oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse;
- la data e l’ora dell’operazione;
- l’importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;
- l’integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all’oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi:
- di altro operatore compro oro o cliente a cui l’oggetto e’ stato ceduto;
- dell’operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l’oggetto e’ venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;
- delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l’oggetto e’ stato ceduto.
A conclusione dell’operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite ai sensi del comma
I dati dovranno essere conservati per dieci anni.
Questa è la teoria, la pratica invece, come al solito sarà un’altra storia tutta da scrivere!