Economia

Common Reporting Standard (CRS): cos’è il nuovo standard OCSE

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A partire dal settembre 2017 i possessori italiani di conti esteri hanno dovuto confrontarsi con l’entrata in vigore di un sistema multilaterale di scambio automatico di informazioni noto come il Common Reporting Standard (Crs). Il sistema dell’Ocse nasce per facilitare i controlli anti-evasione, con la speranza, in ottica italiana, di raccogliere maggiori adesioni alla voluntary disclosure.

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE, questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri vede impegnati, secondo la lista aggiornata al gennaio 2018, 98 Stati. Oltre all’Italia, partecipano anche giurisdizioni considerate meno trasparenti (Lussemburgo, Svizzera, Isole Vergini, Cayman, Bermuda e altre).

Un numero, questo dei Paesi coinvolti, destinato ad aumentare ancora. Spicca, nella lista dei sottoscrittori, l’assenza degli Stati Uniti che hanno mantenuto un sistema analogo, sebbene diverso in alcuni aspetti chiave: il Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca). Secondo Forbes, gli Usa avrebbero evitato di aderire al Crs perché i dati relativi loro residenti vengono già forniti tramite il Fatca, il quale non prevede reciprocità nello scambio: aderire al Crs, al contrario, avrebbe esposto i dati dei conti riferiti a residenti esteri sul territorio Usa.

Common Reporting Standard, come funziona

L’accordo prevede che i Paesi aderenti, su base reciproca, raccolgano determinate informazioni sui titolari dei conti (persone fisiche ed entità non finanziarie) per identificare i soggetti fiscalmente residenti all’estero e le trasmettano alle rispettive autorità per poi effettuare lo scambio. Rispetto agli accordi bilaterali (che pur convivono con il nuovo standard) il modello del Crs prevede uno scambio automatico e non avanzato su richiesta delle varie giurisdizioni: ciò viene considerato un metodo deterrente più efficace contro l’evasione transfrontaliera.

L’obbligo per gli istituti è quello di inviare all’Agenzia delle Entrate le segnalazioni sui clienti fiscalmente residenti all’estero (nei Paesi aderenti al Crs), completi di dati anagrafici e patrimoniali. Lo standard, infatti, dispone la condivisione dei seguenti dati: il numero di conto; il nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale, data e luogo di nascita della persona oggetto di report; giacenza media annuale del conto.

Nel caso delle entità non finanziarie, in alcuni casi, dovrà essere identificato il titolare del conto ad esse riferito. Restano fuori dalle comunicazioni le società quotate e i conti detenuti dagli intermediari finanziari. Inoltre gli istituti sono tenuti a identificare correttamente i nuovi clienti che aprono conti con l’obiettivo di identificare i soggetti fiscalmente residenti all’estero; così come attivare specifiche attività di due diligence  per quanto riguarda i clienti preesistenti. Se il sistema sarà efficace per individuare i “super ricchi”, fiscalmente residenti nei paradisi fiscali, è un aspetto ancora dibattuto.

Il rischio è che non ci siano strumenti sufficienti per verificare la coincidenza fra la residenza fiscale dichiarata e quella effettiva. Sono le banche e le istituzioni finanziarie, come abbiamo visto, a raccogliere e fornire i dati alle autorità fiscali. Finché le residenze nei tax haven saranno ancora “acquistabili”, argomenta il Tax Justice Network, sarà difficile che il Crs possa infliggere un colpo mortale contro fenomeni come quelli emersi dai Panama Papers.