Il Common Reporting Standard è il nuovo standard dell’Ocse, che nasce per facilitare i controlli contro l’evasione fiscale attraverso un sistema multilaterale di scambio automatico di informazioni. Il Crs è stato introdotto con una direttiva Ue ed è in vigore a partire da settembre 2017. L’Agenzia delle Entrate dovrà raccogliere le comunicazioni dalle “istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione” sui clienti fiscalmente residenti nei Paesi esteri che hanno aderito al Common Reporting Standard, con i dati anagrafici e sullo stato patrimoniale.
A differenza di altri regimi di cooperazione fiscale, il Crs mette i dati a disposizione in modo automatico e non su richiesta delle autorità. Il termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2017 da inviare ai fini del Common Reporting Standard è stato fissato al 20 giugno del 2018.
Per ricevere e dare seguito alle comunicazioni amministrative da parte dell’Agenzia delle entrate, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono iscrivere il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata nel Registro Elettronico degli Indirizzi. I dettagli da fornire sono relativi ai dati anagrafici dei titolari effettivi dei conti all’estero, al numero del conto, all’istituto bancario in cui sono detenuti e tutti i dati in merito all’entità dell’asset e ai relativi redditi prodotti, come saldo, interessi e dividendi maturati, eventuali plusvalenze.
Dopodiché, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad incrociare le informazioni ricevute con i dati che ogni singolo contribuente ha indicato nella propria dichiarazione dei redditi. L’Agenzia deve comunicare le proprie informazioni a 85 Paesi e riceverle, per il momento, da 60.
Un’altra operazione di compliance fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, rivolta a redditi o altre somme portate all’estero e non dichiarate, è stata resa possibile dal nuovo regime di cooperazione fiscale internazionale. L’Agenzia delle Entrate “al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale” e di “favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere”, invia una comunicazione a specifici contribuenti per i quali sono emerse possibili anomalie dichiarative nell’analisi dei dati ricevuti dalle Amministrazioni fiscali estere.
L’Agenzia può inviare ai contribuenti “a rischio” di evasione fiscale un questionario, al quale bisogna rispondere entro 15 giorni per spiegare le anomalie su conti esteri, plusvalenze finanziarie o redditi da lavoro tassati in altri Paesi e fornire la documentazione necessaria oppure iniziare un percorso di regolarizzazione. Il contribuente che non risponde al questionario va incontro a sanzioni da 250 a 2 mila euro.